Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 18 - (Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)

1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria sociale esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all’articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l’azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola.

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l’attività agricola. Qualora l’imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici).

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all’articolo 4, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all’articolo 17 e gli operatori di cui all’articolo 19.”

Dalla redazione