N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 11 - (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)

1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria didattica esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all’articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola.

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.

5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla l.r. 13/2013.

6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un’area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all’aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell’articolo 10, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 4, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.”

Dalla redazione