N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 23 - (Interventi di sostegno)

1. La Regione favorisce l’agricoltura sociale, in particolare, mediante:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;

b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.

2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).”

Dalla redazione