Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 35 - (Norma di abrogazione)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34, commi 1, 4, 11 e 12, sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

b) la legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

c) omissis

d) omissis

e) la legge 23 marzo 2012, n. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 “Disciplina delle attività agrituristiche”) è abrogata;

f) gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;

g) l’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.”

Dalla redazione