Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 8 - (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 7, di seguito denominato Elenco agriturismo.

2. L’Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della struttura agrituristica;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell’impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;

e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell’Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall’Elenco agriturismo. Tale temine, su richiesta dell’interessato da presentare all’unione speciale di comuni di cui all’articolo 7, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d’opera degli immobili da destinare alle attività.”

Dalla redazione