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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 14/08/1997, n. 28
L. R. Umbria 14/08/1997, n. 28
L. R. Umbria 14/08/1997, n. 28
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Finalità).1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attività agrituristiche al fine di: - agevolare la perm |
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Articolo 2 - (Attività agrituristiche).1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. 2. Nello svolgimento dell'attività agrituristica deve essere impiegato personale operante nell'ambito dell'impresa agricola. Sono applicabili altresì le norme di cui all'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. 3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 3/bis"Le aziende i cui titolari con autocertif |
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Articolo 3 - (Strutture e requisiti igienico-sanitari).1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì, essere utilizzati: «a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario»N1; b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda, purché destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati. 2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola svolta. 3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della presente legge. É fatto salvo l'utilizzo di "centri servizi" realizzati in conformità delle |
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Articolo 4 - (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori).1. Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area per un numero massimo di sei piazzuole elevabile a dieci nei "centri servizi" e nelle aziende condotte in forma associata, attrezzate in modo che sia assicurato l'approv |
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Articolo 5 - (Zone di prevalente interesse agrituristico).1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell'ordine, le seguenti zone: |
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Articolo 6 - (Connessione e complementarietà con l'attività agricola).1. L'esercizio dell'agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito nell'arco dell'anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività agroforestali, all'ubicazione e all'estensione aziendale alle dotazioni strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicoltural |
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Articolo 7 - (Norme igienico-sanitarie).1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie all |
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Articolo 8 - (Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo).1. É istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo. 2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa. 3. La commissione dura in carica 5 anni. |
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“Art. 9 - (Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche)N9 1. L’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 8 che intende avviare le attività agrituristiche presenta al Comune ove ha sede l’attività di ospitalità, la dichiarazione di inizio attività agrituristiche, di seguito DIAA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIAA è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia. 2. Qualora l’ospitalità sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIAA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati |
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“Art. 10 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)N9 1. Il Comune competente sospende l’esercizio dell’attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta gi |
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Articolo 11 - (Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo).1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito r |
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“Art. 12 - (Classificazione delle strutture agrituristiche)N9 1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo d |
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Articolo 13 - (Albo per la tutela della qualità).1. É istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristica. 2. Le aziende “agrituristiche” N5 possono essere iscritte all'albo di cui al comma pre |
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Articolo 14 - (Autorità per il riconoscimento della qualità ).1. É istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita: a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale; |
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Articolo 15 - (Contrassegno di qualità).1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. |
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Articolo 16 - (Tariffe).1. Entro il 10 marzo ed il 10 ottobre di ogni anno “gli imprenditori agricoli che esercitano l |
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Articolo 17 - (Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali).1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. |
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Articolo 18 - (Aiuti finanziari agli operatori agrituristici).1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici, contributi in conto capitale o in conto interessi per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche. 2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale. 3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5. |
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Articolo 19 - (Promozione dell'offerta agrituristica).1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico, promuove e coordina le iniziative per l'offerta agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e de |
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Articolo 20 - (Piani integrati straordinari).1. I Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell'amb |
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Articolo 21 - (Attività di studio e di ricerca).1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche |
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Articolo 22 - (Formazione professionale).1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo, istituisce e finanzia co |
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Articolo 24 - (Sanzioni amministrative).1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie: a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell'attività agrituristica “senza avere presentato la DIAA al Comune competente di cui all’articolo 9, comma 3”N5 con immediata chiusura dell'esercizio su ordinanza del sindaco; b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, in caso di utilizzo o affissione abusiva del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne con le dicitu |
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Articolo 25 - (Norme transitorie).1. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale istituito ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio, ove abbia |
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Articolo 26 - (Abrogazione).1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: |
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Articolo 27 - (Norma finanziaria).1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 1997 le seguenti autorizzazioni di spesa: a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale per gli interventi di cui al comma 4, dell'art. 18 della presente legge e per le quote già impegnate a norma dell'art. 11 comma 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 con imputazione all'esistente cap. 8164 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli anni success |
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ALLEGATO 1 - Disciplina delle attività agrituristiche. |
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TABELLA A - REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE LE AZIENDE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA:a) Superficie minima aziendale: Qualità di coltura Superficie in ettari seminativi 5 oppure: pascoli o prati-pascolo 10 oppure: colture permanenti 3 |
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