Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 10 - (Attività di fattoria didattica)

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell’agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all’educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell’ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell’artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l’uomo e l’ambiente rurale.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l’esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all’articolo 14, iscritti all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 15 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell’articolo 25.

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all’articolo 13, e possono essere svolte nell’arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all’articolo 4, comma 4.

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L’imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell’azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l’eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.”

Dalla redazione