N32 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 34 - (Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti amministrativi relativi all’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dalla presente legge.

2. Gli operatori agrituristici già iscritti all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 28/1997 sono iscritti automaticamente all’Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche di cui all’articolo 8. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 28/1997.

3. Le fattorie didattiche già iscritte all’elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 13/2005 sono iscritte automaticamente all’Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all’esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all’articolo 15. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 13/2005.

4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell’attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e all’articolo 11 del regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera l) sono portati a compimento ai sensi della l.r. 13/2005 e del r.r. 7/2008, ancorché abrogati dalla presente legge.

5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e dell’articolo 11 del r.r. 7/2008.

6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall’entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d) se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall’entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

8. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all’approvazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall’articolo 7 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all’articolo 63, comma 3, della stessa l.r. 18/2011.

9. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all’approvazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall’articolo 28 sono esercitate, anche attraverso la polizia provinciale o la polizia municipale, dalle province e dai comuni competenti per territorio.

10. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all’approvazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dagli articoli 14 e 20 sono esercitate dalla Regione.

11. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l’articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della l.r. 28/1997 ancorché abrogata dalla presente legge.

12. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera m), si applica l’articolo 9 della l.r. 28/1997 e l’articolo 7 della l.r. 13/2005, ancorché abrogate dalla presente legge.

13. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all’articolo 16, comma 1, e all’articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 4/2007 e dall’articolo 3, commi 6, 6-bis e 6 ter, del r.r. 2/2008, possono continuare l’esercizio dell’attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l’igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.”

Dalla redazione