N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 4 - (Criteri e limiti delle attività agrituristiche)

1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.

2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell’attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell’anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all’articolo 2, comma 4.

3. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all’articolo 2, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:

a) i prodotti propri, così come definiti all’articolo 2, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell’Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;

c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell’offerta enogastronomica, è consentito l’acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

d) deve essere indicata agli ospiti l’origine dei prodotti impiegati.

5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell’attività.

6. Nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d) sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l’indicazione dell’origine dei prodotti impiegati.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d) possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell’azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell’ospite stesso.”

Dalla redazione