Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 7 - (Abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche)

1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 2, l’imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche all’unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

2. L’unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all’imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all’articolo 4.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l’individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all’imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell’applicazione delle tabelle di cui all’articolo 4, comma 2.

4. L’imprenditore agricolo abilitato all’esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all’unione speciale di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell’abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all’articolo 4 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”

Dalla redazione