Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 5 - (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori)

1. Qualora nell’ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un’area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un’area attrezzata per un massimo di sei piazzole.

3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

4. I servizi igienici dell’area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all’interno dell’alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l’accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla l.r. 13/2013.

6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.

7. L’eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l’impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.”

Dalla redazione