N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 9 - (Riserva di denominazione e classificazione)

1. L’uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

2. L’utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.”

Dalla redazione