N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 6 - (Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l’esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell’attività esercitata.

2. Per l’idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell’agibilità o quello dell’abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l’uso della cucina domestica.

4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare i regolamenti (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, 29 aprile 2004, n. 852/2004 e 29 aprile 2004, n. 853/2004, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.

5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera g) disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell’ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell’attività di somministrazione di pasti e bevande e nell’ambito della degustazione.

8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.”

Dalla redazione