N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 27 - (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari per definire in particolare:

a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 2, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 10, comma 5, e 17, comma 7;

b) caratteristiche di ruralità dell’edificio e del luogo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 18, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;

c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;

d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l’indicazione dell’origine degli stessi ai sensi dell’articolo 4, comma 6;

e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell’articolo 4, comma 7;

f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 12, comma 1;

g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell’articolo 6, comma 5;

h) le modalità operative per l’attuazione della disciplina per l’abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 7, comma 6, 14, comma 6, e 20, comma 6;

i) il contenuto, la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco agriturismo, dell’Elenco fattorie didattiche e dell’Elenco fattorie sociali, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, 15, comma 3, e 21, comma 3;

j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all’articolo 9, comma 3;

k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 9, comma 4, 16, comma 3, e 22, comma 3;

l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell’attestato di idoneità e per la tenuta dell’elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

m) le modalità di presentazione della SCIA per l’esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell’articolo 25, comma 1;

n) le linee guida per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell’articolo 28, comma 4;

o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell’articolo 17, comma 6.”

Dalla redazione