N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 22 - (Riserva di denominazione)

1. L’uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell’articolo 17, comma 3.

2. L’utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.”

Dalla redazione