Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 29 - (Sanzioni amministrative)

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all’articolo 25, comma 1, per l’utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l’immediata chiusura dell’esercizio.

2. Per l’utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 2, comma 2, 10, comma 2, e 17, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 9, 16 e 22, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all’articolo 25 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all’articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 7, comma 4, 14, comma 4 e 20, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all’articolo 4, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l’impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 2, comma 3, 13, comma 2, e 19, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all’articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all’articolo 25, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni speciali di comuni cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).”

Dalla redazione