Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 24 - (Disposizioni comuni)

1. Non possono esercitare le attività di cui alla presente legge, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 della legge 96/2006.

2. Per l’attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

3. Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) le procedure di cui alla presente legge utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l’effettuazione dei controlli.”

Dalla redazione