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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 17 - (Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)
1. Per agricoltura sociale si intende l’insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:
a) imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;
b) imprese sociali, come definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del c.c..
2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell’articolo 2135, comma 3 del c.c. e attraverso l’utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:
a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;
b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;
c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 19, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l’esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all’articolo 20, iscritti all’elenco regionale delle fattorie sociali di cui all’articolo 21 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 25.
4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.
5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).
6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l’esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.”
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