Articolo abrogato dall’art. 225, comma 1, della L.R. 09/04/2015, n. 12, così recitava:

“Art. 26 - (Attività di studio, promozione e formazione)

1. La Regione, nell’ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:

a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell’offerta di servizi inseriti nelle attività previste dalla presente legge e sulla loro evoluzione nel tempo;

b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dalla presente legge;

c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;

d) la partecipazione ad eventi di settore;

e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dalla presente legge.

3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell’ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dalla presente legge.”

Dalla redazione