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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/04/2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
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TITOLO I - PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE
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CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ
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Art. 1 - (Principi)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, la gestione del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo

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Art. 2 - (Finalità)

1. La difesa del suolo è realizzata attraverso una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e ad attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomen

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CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di permeabilità, sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

b) alveo inciso o attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;

c) alveo di piena: porzione dell'area fluviale comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree a esso adiacenti che contribuiscono al deflusso di portate di piena superiori a quelle di piena ordinaria;

d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo 152/2006; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;

e) argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, avente sviluppo in senso longitudinale al corso d'acqua o alla linea di costa, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici delle piene fluviali o delle maree, a protezione del territorio limitrofo;

f) argine costiero: argine che si sviluppa lungo la costa del mare o della laguna di Marano-Grado, con funzione di difesa del territorio retrostante; in corrispondenza delle immissioni di corsi d'acqua nel mare o in laguna, laddove l'argine costiero si congiunge con l'argine del corso d'acqua immissario, la separazione tra i due è convenzionalmente definita in corrispondenza della sezione del corso d'acqua che dista 50 metri dalla foce; nel tratto che delimita la laguna di Marano-Grado dalla terraferma l'argine costiero è definito argine di conterminazione lagunare;

g) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e, eventualmente, laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

h) bacino a scolo alternato: zone nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico recettore è attuato mediante impianti di sollevamento o a scolo naturale;

i) bacino a scolo meccanico: zone trasformate a seguito di interventi di bonifica nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico ricettore è attuato mediante impianti di sollevamento;

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Art. 4 - (Classificazione dei corsi d'acqua)

1. I corsi d'acqua che, sulla base del Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), costituiscono la rete idrografica del territorio regionale, sono suddivisi nelle seguenti classi:

a) corsi d'acqua di classe 1: corsi d'acqua naturali principali, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nella zona montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonché i loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi d'acqua e i relativi affluenti ricadenti nei fondovalle montani mantengono tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione, del comune sito più a monte nel rispettivo bacino idrografico; possono altresì essere inclusi in questa classe tratti di ulteriori affluenti, anche se aventi bacini idrografici con estensione minore, che si sviluppano per parte del loro corso al di fuori del territorio regionale o sono interessati dalla presenza di bacini d'invaso o di centri abitati di fondovalle es

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Art. 5 - (Classificazione delle opere idrauliche e idraulico forestali)

1. Ai fini della presente legge le opere idrauliche sono suddivise nelle seguenti tipologie:

a) opere di rilevanza regionale:

1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere b), d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge interno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

2) le opere aventi finalità di regimazione o di regolazione dei corsi d'acqua di classe 1 e 3;

b) opere di rilevanza subregionale:

1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 2, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i c

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Art. 6 - (Sistema informativo regionale per la difesa del suolo)

1. L'azione di difesa nei confronti di tutte le tipologie di dissesto consiste sia nell'intervento di prevenzione che nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si dota di un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire l'organicità e la congruenza della pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, nonché dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica.

3. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo comprende i seguenti strumenti:

a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli invasi, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi;

b) il Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva, censisce e classifica le opere idrauliche e idraulico-forestali presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata;

c) il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto fr

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TITOLO II - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
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CAPO I - FUNZIONI DELLA REGIONE
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Art. 7 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

a) la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonché alla sicurezza idrogeologica del territorio;

b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge;

c) l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica;

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Art. 8 - (Funzioni di difesa del suolo)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:

a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;

b) la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986;

c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;

d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;

e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;

f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;

g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;

h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;

i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acq

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Art. 9 - (Funzioni relative all'utilizzazione delle acque)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni relative all'utilizzazione delle acque:

a) predisposizione e aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell’

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Art. 10 - (Piano regionale di tutela delle acque)

1. In attuazione dell’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

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Art. 11 - (Programma degli interventi)

N65

1. Il Programma triennale dei lavori pubblici, di seguito Programma, di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), individua gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, secondo i criteri stabiliti dai piani di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006 e comprende:

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Art. 12 - (Contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa)

N76

1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati. N74

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Art. 13 - (Rapporti istituzionali e di collaborazione)

1. Il Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto, nonché nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali, può concludere con enti terr

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Art. 14 - (Provvedimenti attuativi)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) N66

b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:

1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;

2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30;

4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8;

c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;

e)

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CAPO II - FUNZIONI DEI COMUNI E DEI CONSORZI DI BONIFICA
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Art. 15 - (Funzioni dei Comuni)

1. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;

b) la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale;

c) l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo;

d) la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1;

e) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese di sponda e degli argini;

f) l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica;

g) il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi, ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

h) l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 22;

i) la riscossione ai sensi dell'articolo 30, comma 6, dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide nel

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Art. 16 - (Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. Sui corsi d'acqua di classe 2 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:

a) realizzano gli interventi di manutenzione dell'alveo, gli interventi di regimazione idraulica, gli interventi di rinaturazione e gli interventi di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;

b) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza subregionale;

c) svolgono i lavori d'urgenza;

d) concorrono ai servizi di polizia idraulica, nonché, nell'ambito del presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, al servizio di piena nei tratti dei corsi d'acqua individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), e possono istituire il servizio di piena negli altri tratti;

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TITOLO III - DIFESA DEL SUOLO
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CAPO I - TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
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Art. 17 - (Autorizzazione idraulica)

1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'articolo 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904.

1-bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla

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Art. 18 - (Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali)

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904, “per le finalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 152/2006 e”N10 ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo,

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Art. 19 - (Disciplina degli sbarramenti fluviali)

1. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle popolazioni dei territori a valle delle opere di sbarramento, la Regione disciplina, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere g) e h), la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di tali opere costituite da argini, dighe, traverse e invasi, relativamente agli sbarramenti e ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1 milione di metri cubi.

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Art. 19-bis - (Principio dell'invarianza idraulica)

N27

1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico:

a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico- territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 16/2009;

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CAPO II - INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA E DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI
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Art. 20 - (Interventi relativi ai corsi d'acqua)

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attività:

a) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati:

1) alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico;

2) alla conservazione delle zone di espansione naturale;

3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale;

b) interventi di regimazione idraulica;

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Art. 21 - (Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.

4. Gli interventi di manutenzione degli alvei

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1766310 11154765
Art. 22 - (Provvedimento di concessione e disciplinare)

1. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).

2. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla rea

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Art. 23 - (Concessione per bacini idrografici o aste fluviali continue)

1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano bacini idrografici o aste fluviali continue è af

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Art. 24 - (Concessione per tratti fluviali)

1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che in

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Art. 25 - (Concessione per interventi indicati dai soggetti interessati)

1. Le istanze volte a ottenere la concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1, indicati dai soggetti interessati, non sono ammesse nei tratti individuati ai sensi degli articoli 23 e 24, nonché nei corsi d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

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Art. 26 - (Cause di estinzione della concessione)

1. Sono cause di estinzione della concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 21, comma 1:

a) la rinuncia da parte del concessionario;

b) la decadenza della concessione;

c) la revoca della concessione.

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Art. 27 - (Interventi urgenti di asporto di materiale litoide)

1. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione e l'a

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1766310 11154771
Art. 28 - (Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici)

1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi

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Art. 29 - (Prelievo di materiale litoide per uso personale)

1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commercia

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Art. 30 - (Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati, con cadenza almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'articolo 28.

2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.

3. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 22, comma 2, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide.

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Art. 31 - (Interventi relativi alle opere idrauliche)

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi alle opere idrauliche consistono nelle seguenti attività:

a) interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla riparazione, nonché al recupero e al mantenimento della funzionalità dell'opera, senza variazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, inclusi gli interventi

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Art. 32 - (Sistemazioni idraulico-forestali)

1. Gli interventi e le opere di sistemazione idraulico-forestali in area montana sono realizzati mediante la combinazione di interventi che interessano i versanti e i corsi d'acqua, finalizzati alla conservazione della stabilità dei terreni sogge

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Art. 33 - (Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato)

1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali è consentito, a titolo gratuito, previa presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la località e la superficie interessate dall'attività, alla stazione forestale, competente per territorio la quale, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta.

2. Il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali si configurano quali interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalità:

a) per un quantitativo fino a 5 tonnellate all'anno, a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, n

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1766310 11154777
Art. 34 - (Interventi di sistemazione dei dissesti franosi)

1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza.

2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.

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1766310 11154778
TITOLO IV - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
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1766310 11154779
CAPO I - RILEVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
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1766310 11154780
Art. 35 - (Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua)

1. In attuazione dell’articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.

2. Il Cat

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1766310 11154781
Art. 36 - (Deflusso minimo vitale - DMV)

1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.

2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comm

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1766310 11154782
CAPO II - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
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1766310 11154783
Art. 37 - (Utilizzazione di acque sotterranee)

1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j).

1-bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all' articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.N17

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1766310 11154784
Art. 38 - (Utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali)

N35

1. La Regione e gli enti regionali derivano l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essi in uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 5.

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1766310 11154785
Art. 39 - (Derivazione di acque funzionali a rogge)

1. La derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali o alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe ai corsi d'acqua, purché non finalizz

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1766310 11154786
Art. 40 - (Attingimento di acque superficiali)

1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:

a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;

b) la portat

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1766310 11154787
Art. 41 - (Prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati)

1. Gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica, nonché di ripristino ambientale d

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1766310 11154788
CAPO III - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA
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1766310 11154789
Art. 42 - (Disciplina della concessione)

1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.

2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.

5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia d

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1766310 11154790
Art. 43 - (Istanza di concessione)

1. Il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua è avviato su iniziativa di parte con la presentazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, corredata del progetto dell'impianto avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall’articolo 8, comma 4, della legge regionale 14/2002.

2. Qualora la derivazione d'acqua riguardi corsi d'acqua aventi un bacino idrografico inferiore a 10 chilometri quadrati l'istanza di cui al comma 1 è corredata dei dati sullo stato qualitativo del corpo idrico acquisiti con le metodologie stabilite dalla normativa statale di settore.

2-bis. Il progetto di cui al comma 1, qualora ve ne sia la necessità, prevede la realizzazione dei passaggi per la fauna ittica presso le traverse di derivazione idrica che interrompono la continuità del corso d'acqua. N69

3. N2

4. L'istanza è rigettata con provvedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualo

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1766310 11154791
Art. 44 - (Valutazione delle istanze di concessione concorrenti)

1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5.

2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 43, comma 5, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente i

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1766310 11154792
Art. 45 - (Valutazione del progetto di derivazione)

1. Nel caso in cui la realizzazione del progetto dell'impianto di derivazione d'acqua relativo all'istanza presentata o all'istanza risultata prima in graduatoria nella procedura di valutazione delle istanze concorrenti comporti la necessità di conseguire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, incluso il parere dell'ARPA di cui al comma 3, propedeutici all'emissione del provvedimento di contestuale autoriz

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1766310 11154793
Art. 46 - (Provvedimento di concessione e disciplinare)

1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione alla derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento motivato di diniego, nonché provvede all'inserimento dei relativi dati nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto istante e agli enti convocati alla conferenza di servizi ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

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1766310 11154794
Art. 47 - (Varianti della concessione)

1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.

2. Nei casi di cui all’articolo 49 del regio decre

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1766310 11154795
Art. 48 - (Rinnovo della concessione)

1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.

2. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nell'ambito del servizio idrico integrato e le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo rilasciate a enti pubblici economici non commerciali, possono

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1766310 11154796
Art. 49 - (Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di g

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1766310 11154797
Art. 50 - (Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua)

1. N54 Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.

1-bis. Il canone demaniale previsto dal comma 1 non può essere inferiore all'importo minimo di 12 euro. N37

2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia d

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1766310 11154798
CAPO IV - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA
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1766310 11154799
Art. 51 - (Cause di estinzione)

1. Sono cause di estinzione della concessione di derivazione d'acqua:

a) la mancata presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 48 o il diniego del rinnovo;

b) la rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 52;

c) la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo

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1766310 11154800
Art. 52 - (Rinuncia alla concessione)

1. Il concessionario di derivazione d'acqua comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di

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1766310 11154801
Art. 53 - (Decadenza della concessione)

1. Il concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:

a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;

b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessi

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1766310 11154802
Art. 54 - (Revoca della concessione)

1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di conces

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1766310 11154803
TITOLO IV-bis - TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI

N43

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1766310 11154804
Art. 54-bis - Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane

N44

1. In attuazione dell’articolo 126 del decreto legislativo 152/2006, i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d’ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell’articolo 158-bis del decreto legislativo 152/2006.

2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) verifica della situazione dell’agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;

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1766310 11154805
Art. 54-ter - Impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti

N44

1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialità minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

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1766310 11154806
Art. 54-quater - Opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni

N44

1. Nelle more dei procedimenti di acquisizione in propriet

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1766310 11154807
TITOLO V AZIONI DI CONTROLLO
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1766310 11154808
CAPO I - POTERI SOSTITUTIVI E SANZIONI
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1766310 11154809
Art. 55 - (Poteri sostitutivi)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità al principio di leale collaborazione, qualora, entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Comuni non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 5 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali ai sensi dell'articolo 15, comma 5, la Giunta region

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1766310 11154810
Art. 56 - (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la demolizione del manufatto o dell’edificio realizzato. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro, nonché l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. N50

2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.

3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di scavo certific

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1766310 11154811
Art. 57 - (Procedura sanzionatoria)

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, compete alla Regione, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive funzioni. N60

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1766310 11154812
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
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1766310 11154813
CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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1766310 11154814
Art. 58 - (Destinazione delle entrate)

1-4. N4

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1766310 11154815
Art. 59 - (Disposizioni programmatorie)

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle riso

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1766310 11154816
Art. 60 - (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 35, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro

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1766310 11154817
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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1766310 11154818
Art. 61 - (Disposizioni sulle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)

1. Sono fatte salve le istanze intese a far valere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o il diritto alla conces

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1766310 11154819
Art. 61-bis - Disposizioni transitorie in materia di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico

N25

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1766310 11154820
Art. 61-ter - Cooperative idroelettriche storiche

N8

1. Le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale m

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1766310 11154821
Art. 61-quater - (Disposizioni per il personale regionale addetto alla vigilanza)

N24

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1766310 11154822
Art. 62 - (Norme transitorie)

1. L'efficacia delle seguenti norme è differita:

a) per l'articolo 11 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);

b) per l'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;

c) per l'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), nonché comma 3, lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;

d) per l'articolo 19, comma 1, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h), nonché per l'articolo 19, comma 4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d);

e) per l'articolo 21, commi 4 e 9, nonché per gli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'articolo 21, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e);

f) per l'articolo 30, comma 8, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4);

g) per l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, all'entrata in vigore del

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1766310 11154823
Art. 63 - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.

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1766310 11154824
Art. 64 - (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al te

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1766310 11154825
Art. 65 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 1-bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua);

b) gli articoli 1, 2, 3, 17, 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 23-bis, 24, 25, 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30, 31 e gli articoli dal 37 al 69, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);

c) i commi 29 e 30 dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002);

d) il comma 6-quater dell'articolo 2 e l’articolo 27 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);

e) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

f) l'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

g) i commi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell’

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A cura di:
  • Alfonso Mancini