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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/03/2018, n. 083/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/03/2018, n. 083/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/03/2018, n. 083/Pres.
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PremessaIL VICEPRESIDENTE VISTA la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e, in particolare, l'articolo 14, comma 1 lettera k), in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del principio di invarianza idraulica; VISTO l'articolo 3 comma 1 lettera v) della legge regionale 11/2015 |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Sono soggetti al presente regolamento le seguenti tipologie di trasformazione del territorio regionale che incidono sul regime idrologico e idraulico: a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 del |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acque meteoriche superficiali: la parte delle acque di una precipitazione meteorica che, non assorbita o evaporata, scorre in superficie; b) asseverazione di "non significatività": attestazione con la quale si dichiara che la trasformazione non è significativa ai fini dell'invarianza idraulica, in quanto l'impatto della trasformazione è trascurabile. Essa può essere sottoscritta dal progettista e non obbligatoriamente da un tecnico laureato dotato di adeguata competenza nel calcolo idrologico ed idraulico; c) buone pratiche costruttive: le tipologie costruttive e i manufatti ad esse associati (ad es. cunette filtranti, tetti e pareti verdi, pavimentazioni porose, cisterne) che, anche attraverso il riuso dei volumi idrici, mitigano "alla sorgente" la risposta idrologica impulsiva della superficie trasformata; d) buone pratiche agricole: le misure tecniche operative ed agronomiche, implementate ai fini della prevenzione e mitigazione, in particolare, del rischio di ruscellamento e della laminazione dei volumi di piena provenienti dai terreni agricoli a seguito di una trasformazione fondiaria; e) coefficiente di afflusso Y: il rapporto tra il volume totale delle acque meteoriche superficiali defluite alla sezione di chiusura di un dato bacino scolante e il volume totale degli afflussi meteorici, i cui valori di riferimento sono indicati nell'Allegato 1; f) coefficiente di afflusso medio ponderale Ymedio: il coefficiente di afflusso complessivo per un dato lotto di trasformazione all'interno di un determinato bacino drenato. Y |
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Art. 4 - Studio di compatibilità idraulica1. Nei casi di cui all'articolo 1, i progetti aventi un livello di approfondimento analogo a quello di un progetto definitivo e i piani che prevedono nuove trasformazioni urbanistico - territoriali, o fondiarie, che comportano un'alterazione del regime idrologico - idraulico sono corredati di un elaborato tecnico denominato "Studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica". 2. Lo Studio di compatibilità idraulica, che non sostituisce studi o atti previsti dalla normativa statale e regionale nell'ambito di altri procedimenti, è un documento tecnico redatto da tecnici laureati dotati di adeguata competenza nel calcolo idraulico e idrologico, nel rispetto della normativa di settore. 3. I contenuti essenziali dello Studio di compatibilità idraulica, i metodi da utilizzare per il dimensionamento dei volumi di invaso e dei dispositivi |
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Art. 5 - Livelli di significatività delle trasformazioni1. Le trasformazioni del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1 sono suddivise nei seguenti livelli di significatività, come da tabella esposta nell'Allegato 1: a) contenuto, moderato, medio, elevato o molto elevato, nel caso di trasformazioni urbanistico-territoriali. L'attribuzione di uno dei citati livelli dipende dall'estensione della superficie di riferimento S e, nel caso di livello elevato o molto elevato, anche dal valore del coefficiente di afflusso medio ponderale post operam; b) moderato, medio o elevato, nel caso di trasformazioni fondiarie. L'attribuzi |
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Art. 6 - Parere di compatibilità idraulica1. Il parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica o il motivato diniego dello stesso sono emessi dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo o dall'ente gestore, |
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Art. 7 - Strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti1. Nel caso di strumenti urbanistici comunali generali o loro varianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il pare |
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Art. 8 - Piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e piani attuativi comunali1. Nel caso di piani territoriali infraregionali, piani regolatori portuali e piani regolatori particolareggiati comunali, |
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Art. 9 - Interventi edilizi1. Nel caso di progetti di interventi edilizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), lo studio di compatibilità idraulica è propedeutico l'approvazione dei progetti e il |
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Art. 10 - Trasformazioni fondiarie1. Nel caso di progetti di interventi di trasformazione fondiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il parere di |
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Art. 11 - Piano di manutenzione1. I dispositivi di compensazione, gli eventuali dispositivi idraulici inclusi i manufatti accessori per il loro corretto funzionamento, gli interventi realizzati secondo le buone pratiche costruttive e agricole, finalizzati al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, contribuiscono alla messa in sicurezza del territorio sotto il profilo idrologico e idraulico rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all'a |
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Art. 12 - Regime transitorio1. Il presente regolamento: a) si applica ai procedimenti edilizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, con esclusione dei casi in cui, alla medesima data, sia stata già presentat |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regi |
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