N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 2, comma 17, della L.R. 29/12/2015, n. 33, così recitava:

“3. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, sui corsi d'acqua che sottendono un bacino idrografico di estensione inferiore a 10 chilometri quadrati, o ricadenti, anche parzialmente, in aree definite SIC o in aree naturali protette, sono consentite unicamente le concessioni di derivazione d'acqua a uso di rifugi, di malghe e di abitazioni isolate non servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idropotabile ed elettrico.”

Dalla redazione