L.R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2009, n. 24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Finalità 1 - Attività economiche

1. Omissis

2. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 16-bis dopo le parole “può essere attribuito un compenso” sono aggiunte le seguenti: “e il rimborso delle spese sostenute”;

b) dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:

“Art. 19-bis - Partecipazione a società

1. Al fine di accertare la conformità con le finalità statutarie, nonché con gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, i provvedimenti dei Consorzi con cui viene disposta la partecipazione a società esterne sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.”.

3. L’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:

“Art. 19 - Programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola

1. I programmi d’azione obbligatori per la tutela e

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Art. 3 - Finalità 2 - Tutela dell’ambiente e difesa del territorio

1. - 8. Omissis

9. All’articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini della formazione del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA.”;

b) al comma 5 le parole: “nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato” sono soppresse;

c) al comma 6 le parole: “dalla scadenza del termine di cui al comma 5,” sono soppresse;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, entro i successivi novanta giorni, a seguito dell’eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, sentite le Province e le Autorità d’ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche), previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.”;

e) al comma 11 la parola “Piano” è sostituita dalle seguenti: “progetto di Piano” e le parole “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

10. - 19. Omissis

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Art. 4 - Finalità 3 - Gestione del territorio

1. - 16. Omissis

17. Dopo la lettera f-bis) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici), è aggiunta la seguente:

“f-ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all’esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel p

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Art. 5 - Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni.

1. L'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:

«Art. 63 - Società regionale.

1. La società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), di seguito denominata “società”, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di “stazione appaltante” e di “ente espropriante”.

2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.

3. I beni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.

4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000. Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.

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Art. 6 - Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

1. All’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).”;

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole “capitale mutuato;” sono aggiunte le seguenti: “per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato;”.

2. L’articolo 11 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

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Art. 7 - Art. 8 Omissis

 

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41407 10800379
Art. 9 - Finalità 8 - Protezione sociale

1. - 36. Omissis

37. Dopo il comma 1.1 dell’

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41407 10800380
Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili

1. - 13. Omissis

14. N10

15. N16

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41407 10800382
Art. 12 - Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali

1. - 2. Omissis

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Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

1. - 17. Omissis

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Art. 15 - Omissis

 

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Art. 16 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Uffi

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Tabelle - Omissis

 

 

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