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L. R. Friuli Venezia Giulia 25/10/2024, n. 8

Misure finanziarie multisettoriali.
Stralcio.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Attività produttive

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), le parole: ", aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa" sono soppresse.

2. All'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 12 e 16 sono soppressi;

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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. - 5. Omissis

6. Al comma 3-quinquies dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), le parole "Corpo forestale regionale" sono sostituite dalla seguente: "foreste".

7. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole "Corpo forestale regionale" sono sostituite dalla seguente: "foreste".

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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. - 4. Omissis

5. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 19 le parole "del periodo di esecuzione dell'intervento" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al medesimo articolo 27, comma 3";

b) al comma 4 dell'articolo 27 le parole "intervento di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "intervento di cui al comma 1 con oneri a proprio carico.".

6. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), le paro

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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "nell'attività di emergenza" sono inserite le seguenti: ", nelle operazioni di ricerca di persone disperse";

b) dopo le parole "in conformità alla normativa statale" sono aggiunte le seguenti: "e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi la medesima finalità".

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

3. All'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 161 dopo la parola "ristrutturazione, " sono inserite le seguenti: "il restauro e il risanamento conservativo, ";

b) al comma 162 dopo le parole "alle annualità" sono inserite le seguenti: "di bilancio", dopo le parole "l'Amministrazione regionale" sono inserite le seguenti: ", nella deliberazione di individuazione dei criteri di cui al comma 163," e le parole "a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile a" sono sostituite dalle seguenti: "ad attribuire una specifica premialità agli interventi da realizzarsi a cura di";

c) al comma 163 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Per la valutazione delle domande è costituita una commissione valutativa nominata con decreto del Direttore generale della Regione, che ne assume il ruolo di Presidente. Il decreto individua i componenti religiosi e i direttori dell'amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all'uopo competenti.", e le parole: "che redige una unica graduatoria, pur mantenendo la suddivisione nelle fattispe

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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero
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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 44 è inserito il seguente:

"44-bis. Il contributo è concesso in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di concessione. La liquidazione del contributo è disposta annualmente, in misura corrispondente all'importo impegnato, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l'annualità 2024 la liquidazione è contestuale alla concessione ed all'impegno del contributo.";

b) il comma 45 è sostituito dal seguente:

"45. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia sono definite le modalità di rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.".

2. All'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis.

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Art. 8 - Salute e politiche sociali

1. - 15. Omissis

16. Alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa e per efficientare e uniformare le modalità di gestione e di erogazione, i Comuni, in quanto soggetti titolari del servizio di trasporto individuale di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), delegano, per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, l'organizzazione dei trasporti strumentali e accessori alla fruizione, da parte delle persone con disabilità, dei servizi o degli interventi di tipo semiresidenziale, di cui all'articolo 17, comma 1, alle Aziende sanitarie regionali competenti all'erogazione dei servizi o degli interventi semiresidenziali stessi. Le modalità e i criteri di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta re

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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica

1. - 12. Omissis

13. Al comma 19 dell'

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Art. 10 - Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 nell'ambito del "Progetto life Magredi" finalizzato al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle praterie aride nei quattro siti di importanza comunitaria (SIC) dell'alta pianura friulana "Magredi del Cellina", "Greto del Tagliamento", "Valle del Medio Tagliamento" e "Confluenza dei fiumi Torre e Natisone" e

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Art. 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. - 3. Omissis

4. All'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono apportate le seguent

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Art. 12 - Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Tabelle A1 - M e Allegato 8/1 - Omissis

 

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