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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 29/10/2002, n. 28
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- L.R. 04/06/2009, n. 11
- L.R. 05/12/2008, n. 16
- L.R. 20/08/2007, n. 22
- L.R. 04/06/2004, n. 18
- L.R. 30/04/2003, n. 12
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CAPO I - Consorzi di bonifica |
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Art. 1 - (Norma generale)1. L'attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territori |
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Art. 2 - (Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, N1 delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica. 2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati. 3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sost |
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Art. 2 bis - (Rideterminazione dei comprensori di bonifica) |
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Art. 2 ter - Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica1. Al fine di riordinare e semplificare l’assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 31/2008, nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati: a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna); b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di |
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Art. 3 - (Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio di bilancio)1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla |
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Art. 3 bis - (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale. 2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti de |
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Art. 4 - (Funzioni dei Consorzi di bonifica)1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di: a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo; b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, |
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Art. 5 - (Piani generali di bonifica)1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica. 2. Il Piano generale di bonifica: a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio; |
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Art. 7 - (Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale)1. I Consorzi di bonifica, nella predisposizione dei progetti di bonifica e dei piani di riordino fondiario, tengono cont |
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Art. 8 - (Consegna delle opere)1. Ai Consorzi di bonifica competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbli |
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Art. 9 - (Servitù di banchina)1. Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbli |
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Art. 10 - (Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell’ambito del comprensorio, con l’indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento. 2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all’aggiornamento del |
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Art. 11 - (Ufficiale rogante)1. Le funzioni di ufficiale rogante, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei Consorzi di bonifica di cui alla presente legge, possono essere conferite |
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Art. 12 - (Organi del Consorzio di bonifica)1. Sono organi del Consorzio di bonifica: a) l'Assemblea; |
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Art. 13 - (Assemblea)1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10. 2. Gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all'iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contrat |
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Art. 14 - (Fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali)1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali. 2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette. 3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati. 4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza. 5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere sudd |
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Art. 15 - (Consiglio dei delegati)1. Il Consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade N41 all'interno del perimetro consortile. 2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto |
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Art. 16 - (Presidente e Deputazione amministrativa)1. Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente del Consorzio fra i membri eletti d |
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Art. 16-bis – (Compensi agli amministratori dei Consorzi)1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti |
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Art. 17 - (Collegio dei revisori "legali"N21)1. Il "Collegio dei revisori legali"N21 è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti ne |
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Art. 18 - Amministrazione commissariale1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei Consorzi di bonifica ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, delibera lo scioglimento degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) e nomina un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi medesimi per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione. |
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Art. 19 - (Statuto)1. Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei del |
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CAPO II - Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia |
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Art. 20 - (Associazione dei Consorzi di bonifica)1. Fra tutti i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale può essere costituita l'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Associazione. |
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Art. 20 bis - (Gestione dei servizi comuni)1. In un’ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l’Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività: |
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Art. 21 - (Organi e statuto dell'Associazione)1. Sono organi dell'Associazione: a) il Consiglio; b) il Presidente; c) il Collegio dei revisori "legali"N21. |
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CAPO III - Controlli |
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Art. 22 - Pubblicazione ed esecutività degli atti1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regol |
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Art. 23 - Controlli1. Sono soggetti al controllo di legittimità: a) il bilancio di esercizio; b) il bilancio di previsione; c) il piano dei conti di cui all’articolo 3 bis |
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CAPO IV - Modifiche alle leggi regionali 9/1999, 7/2000, 28/2001 e 16/2002 |
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Art. 26 - (Modifiche alla legge regionale 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua)1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, sono aggiunti i seguenti: "Art. 1 bis — 1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2003, emana un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portate che p |
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CAPO V - Norme finali |
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Art. 28 ante bis - (Rideterminazione delle scadenze elettorali) |
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Art. 28 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: b) l'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25; c) la legge regionale 23 agosto 1985, n. 43; d) i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 102 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; e) i commi 1 e 2 dell'articolo 29 della legge regionale 9/1999; |
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