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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/02/2018, n. 3
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- Sent. Corte Cost. 16/05/2019, n. 119
- L.R. 27/03/2018, n. 12
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Capo I - Disposizioni urgenti in materia di ambiente |
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Art. 1 - (Modifica alla legge regionale 22/2001)1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 se |
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Art. 2 - (Modifica alla legge regionale 16/2002)1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 200 |
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Art. 3 - (Modifica alla legge regionale 6/2013)1. Al comma 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 20 |
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Art. 4 - (Modifiche alla legge regionale 11/2015)1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine della lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole: “nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;”; b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole “corsi d'acqua naturali e relativi affluenti,” sono inserite le seguenti: “ancorché non cartografati,”; c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1.1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;” 1.2 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: “d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico; d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione; d quater) il Catasto delle valanghe di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;”; 2) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche: 2.1 alla lettera b) prima della parola “validano” sono inserite le seguenti: “modificano, aggiornano,”; 2.2 la lettera c) è abrogata; d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;”; 2) al comma 2 le parole “e alle opere idrauliche” sono sostituite dalle seguenti: “, alle opere idrauliche e ai dissesti franosi”; e) al comma 15 dell'articolo 10 dopo le pa |
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Art. 5 - (Modifica alla legge regionale 20/2015)1. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 201 |
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Art. 6 - (Modifiche alla legge regionale 12/2016)1. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 dopo la parola “estrattiva” sono aggiunte le seguenti: “, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva”; b) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 è inserita la seguente: “c bis) le cave a valenza storica;”; c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera b) del comma 3 le parole “l'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 70 per cento”; 2) alla lettera c) del comma 3 le parole “il 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 60 per cento”; 3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.”; 4) al comma 6 le parole “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b) e d)”; d) al comma 2 dell'articolo 11 le parole “il fondo cava” sono sostituite dalle seguenti: “la quota di massimo scavo di progetto”; e) al comma 7 dell'articolo 12 la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “novanta”; f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera b) del comma 1 le parole “in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi” sono sostituite dalle seguenti: “in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3)”; 2) alla lettera c) del comma 1 le parole “, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità” sono soppresse; |
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Art. 7 - (Modifiche alla legge regionale 25/2016)1. Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre |
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Art. 8 - (Modifiche alla legge regionale 34/2017)1. Alla legge della regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 9 - (Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate) |
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Art. 10 - (Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue)1. In attuazione dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati: a) all'avviamento; b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normat |
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Art. 11 - (Disposizioni per il recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni)1. N3 2. Per le finalità previste dal comma 1 è destin |
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Capo II - Disposizioni urgenti in materia di energia |
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Art. 12 - (Modifiche alla legge regionale 19/2012)1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia |
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Art. 13 - (Disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici)1. Al fine di alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno |
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Art. 14 - (Disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti) |
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Capo III - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture |
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Art. 15 - (Modifica alla legge regionale 29/2017)1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 201 |
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Capo IV - Disposizioni transitorie, finali e norme finanziarie |
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Art. 16 - (Norme transitorie)1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all’articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è sogget |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) il comma 29 dell'articolo 18 della legg |
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Art. 19 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Omissis
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