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L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 28/12/2023, n. 15
- L.R. 10/08/2023, n. 13
- L.R. 07/11/2022, n. 15
- Deliberaz. G.R. 17/06/2022, n. 873
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 02/11/2021, n. 16
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Attività produttive

1. - 5. Omissis

6. L'Amministrazione regionale favorisce l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati che gestiscono spiagge e altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o ricreative all'aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l'accesso alle strutture e per il connesso acquisto di attrezzature.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario.

8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per spese sostenute dal 1° aprile 2021, previa domanda di contributo presentata con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive, corredata delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri relativi all'intervento, entro il 30 novembre 2021 N1. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

10. - 13. Omissis

14. Non sono considerate unità abitative ai sensi della lettera h) delle avvertenze all'Allegato "D" della legge regionale n. 21/2016 le strutture mobili quali tende-veranda, preingressi, sistemi ombreggianti, coperture, pedane rialzate esterne, costituite da elementi prefabbricati smontabili e ricomponibili con sistemi di ancoraggio al suolo facilmente asportabili, prive di collegamento permanente con il terreno, con funzione di protezione dei mezzi stabili o mobili di pernottamento e di soggiorno diurno dell'ospite.

15. La superficie coperta complessiva costituita dalla piazzola e dalle strutture mobili di cui al comma 14 non può essere superiore a 35 metri quadrati e l'altezza, dal

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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 le parole "nel corso dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021", le parole "sugli esercizi successivi al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sugli esercizi successivi al 2021" e le parole "il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2021";

b) - e) omissis

2. Omissis

3. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole "trasformazione e commercializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "trasformazione, commercializzazione e certificazione".

4. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 5/2020, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

5. - 11. Omissis

12. All'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 23 è abrogato;

b) il comma 24 è sostituito dal seguente:

"24. Al fine di conservare e gestire le informazioni e i dati relativi ai soggetti interessati relativamente ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dello sviluppo rurale, nonché al fine di gestire in via informatica i relativi procedimenti amministrativi e dare applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata ad istituire, in collaborazione con gli altri uffici ed Enti regionali interessati, il Sistema Informativo Agricolo del Friuli-Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG).";

c) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Per la gestione del S.I.AGRI.FVG la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:

a) propone interventi da inserire nel Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia);

b) è autorizzata a partecipare alle spese di realizzazione di specifici interventi da inserire nel Programma triennale di cui alla lettera a) e collabora alla predisposizione della relativa pianificazione esecutiva ed operativa;

c) può avvalersi dell'operato di esperti e società esterne.";

d) al comma 27 le parole: "in materia di tenuta dei relativi elenchi e di certificazione delle qualifiche" sono soppresse, e le parole "e agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13" sono sostituite dalle seguenti: "agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato e integrato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101", e dopo le parole "dati relativi agli operatori agrituristici" sono aggiunte le seguenti: "e dell'agricoltura biologica";

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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono a carico del proponente e sono determinati in relazione al valore complessivo dell'opera o dell'intervento da realizzare:

a) in misura non superiore allo 0,25 per mille, con un minimo di 200 euro, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

b) in misura non superiore allo 0,5 per mille, con un minimo di 500 euro, per la procedura di VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale.

2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS sono a carico del proponente e sono determinati in una quota fissa pari a:

a) 250 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

b) 500 euro per il procedimento di VAS.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definite le modalità di applicazione, di determinazione e di versamento degli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2, come definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA e ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS avviati dopo la data di pubblicazione della deliberazione stessa.

5. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora i proponenti siano la Regione o un ente strumentale della stessa o un ente pubblico o una società partecipata da uno o da più enti pubblici.

6. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. - 8. Omissis

9. Alla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole "c ter bis)" sono sostituite dalle seguenti: "c quater)".

10. Il termine per la trasmissione da parte dei Comuni alla struttura regionale competente in materia di ambiente degli elenchi delle domande presentate nell'anno 2020 e ammesse ai contributi di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e all'articolo 4, comma 43, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019- 2021), è fissato all'1 settembre 2021.

11. Le domande di cui al comma 10 sono inserite, rispettivamente, nelle graduatorie delle domande di contributo approvate con la Delib.G.R. 1° aprile 2021, n. 518, e con la Delib.G.R. 1° aprile 2021, n. 520.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 rimodulando la ripartizione delle somme stanziate a favore dei Comuni.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

14. - 15. Omissis

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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. - 5. Omissis

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle parrocchie fino a un importo massimo di 100.000 euro a intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture ricettive a carattere sociale, ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:

a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;

b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;

d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.

7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 8 e non è cumulabile con il contributo previsto dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

8. Le domande di contributo di cui al comma 6 devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento, entro il 31 ottobre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

10. In considerazione delle mutate necessità del territorio e nel rispetto delle finalità della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione della somma di 7.246.008,10 euro a favore del Comune di Trieste, già assegnatario di tale somma, giusto decreto n. ALP4/2846/E/53/122 del 27 novembre 2006 a valere sui fondi della suddetta legge 122/1989, per la realizzazione di parcheggi pubblici che rispondano alle attuali esigenze di riduzione dell'afflusso dei veicoli privati nei rispettivi centri storici o comunque nelle aree centrali urbane, attraverso il recupero o la valorizzazione per la destinazione a parcheggio, di spazi dismessi, abbandonati o comunque sottoutilizzati, situati al di fuori delle suddette aree, allo scopo di favorire la fluidità del traffico veicolare, anche mediante l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare e agevolando la fruizione di aree o zone con caratteristiche di pregio o di interesse collettivo.

11. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare di riduzione del debito, le somme di cui al comma 10 sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

12. Le risorse di cui al comma 10 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Ai fini della quantificazione del contributo concedibile, la spesa ammissibile per la realizzazione dell'opera è determinata nei limiti del costo di costruzione standard stabilito dal prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 40 della legge regionale 14/2002.

13. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Al

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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. All'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.".

2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici, le rendicontazioni della spesa relativa ai progetti di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario.

4. Le rendicontazioni di cui al comma 3, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sono sottoscritte esclusivamente con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.

5. Sono valide ed efficaci anche le rendicontazioni delle spese sostenute con gli incentivi concessi nel 2020 ai progetti di cui al comma 3, trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 5-ter dell'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19),

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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia.

1. - 5. Omissis

6. Con riferimento ai regolamenti di attuazione della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), l'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:

a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; nel caso di spese effettuate con carta di credito, copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;

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7755009 12143280
Art. 8 - Salute e politiche sociali

1. - 17. Omissis

18. A decorrere dal 1° ottobre 2021 il comma 2 dell'articolo 7 d

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7755009 12143281
Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica

1. - 7. Omissis

8. All'articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 5 le parole ", per le Comunità e" sono soppresse.

9. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della legge regionale n. 19/2013, legge regionale n. 9/2009 e legge regionale n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

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7755009 12143282
Art. 10 - Omissis

 

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7755009 12143283
Art. 11 - Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. Al comma 2-quinquies dell'articolo 13-bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con facoltà di non richiedere alcun canone.".

2. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in mate

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Art. 12 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. L'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

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7755009 12143285
Art. 13 - Art. 15 - Omissis

 

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Art. 16 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Tabelle e Allegati - Omissis

 

 

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