L. R. Friuli Venezia Giulia 31/12/1986, n. 64 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 31/12/1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1

1. L’Amministrazione regionale - nell’ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette “a tutelare la vita, l’integrità fisica,

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Art. 2

1. La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all’Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso

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Art. 3

1. Le attività o azioni di prevenzione, così come qualificate dall’articolo 1, secondo

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Art. 4

1. Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello primario interessano tutte

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Art. 5

1. Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l’

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Art. 6

1. Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello terziario attengono all’

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Art. 7

1. Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l’ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d’intervento all’atto dell’insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all’articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d’entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.

2. Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare:

- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile;

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Art. 8

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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE REGIONALEPER LA PROTEZIONE CIVILE
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CAPO I - Attribuzioni regionali in materia di protezione civile
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Art. 9

1. Al Presidente della Giunta regionale od all’Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

2. Allo stesso Presidente od all’Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regio

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Art. 10

1. Per l’attuazione della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all’articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito; N12

b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi; N33

c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all’articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati; N12

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Art. 11

1. A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’articolo 2 e all’articolo 4, lettera a), de

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Art. 12

1. A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regiona

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Art. 13

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le poli

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Art. 14

1. Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonché per l’elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l’indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.

2. Il Comitato è composto dall’Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonché dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguen

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Art. 15

1. Il Comitato regionale per le emergenze è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttor

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CAPO II - Direzione regionale per la protezione civile
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Art. 16

1. Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituita la Direzione regio

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Art. 17 - Organizzazione della Protezione civile regionale

N16

1. La Pr

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Art. 18

N18

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Art. 19

N19

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Art. 20

N20

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Art. 21

1. In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione regio

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Art. 22

N3

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Art. 23

N21

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Art. 24

1. La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni:

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Art. 25

1. Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonché allo svolgim

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Art. 26

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Art. 27

1. Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale s

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Art. 28

1. È istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.

2. Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l’intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civil

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CAPO III - Formazioni volontarie
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Art. 29

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà soci

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Art. 30

1. La Protezion

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Art. 31

1. Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d’intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell’elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:

a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;

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Art. 32

1. I Comuni, singoli e associati, le Comunità montane, le “Regioni”

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Capo III-bis - Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi

N32

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Art. 32-bis

N23

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di privati e imprese i cui beni immobili, mobili e mobili registrati siano distrutti o danneggiat

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Art. 32-ter

N23

1. Al fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato a

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Art. 32-quater

N23

1. I contributi vengono concessi ai privati e ai Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:

a) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti, o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;

b) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati che siano stati danneggiati;

c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati;

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Art. 32-quinquies

N23

1. Alle imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché agli esercenti le professioni e attività artistiche, aventi sede operativa nei Comuni delimitati, vengono riconosciuti contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito a medio termine destinato al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attività.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti

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Art. 32-sexies

N23

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Capo III-ter - Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi

N42

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Art. 32-septies - (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)

N4

1. L

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 33

1. Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato “Fondo regionale per la protezione civile”, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell’Amministrazione regionale;

- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;

- ad ogni altr

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Art. 34

1. Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all’articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l’anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: “Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile” e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l’anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 35

1. Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Con

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Art. 36

1. Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.

 

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 18/2011.

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