Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Il provvedimento attua il D.L. 5/2012 (convertito dalla L. 35/2012), Decreto Semplifica Italia, nella parte in cui introduce l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L’AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese. Le disposizioni del Regolamento si applicano alle PMI (microimprese, piccole e medie imprese), di cui all’art. 2 del D.M. 18/04/2005, ed agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Il Regolamento non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'Autorizzazione unica ambientale sostituisce una serie di procedure elencate nel decreto ed è rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ed ha validità di 15 anni a decorrere dalla data del rilascio. I gestori degli impianti possono comunque non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP. L'Allegato al decreto contiene le autorizzazioni generali alle quali possono aderire gli impianti e le attività in deroga previsti dalla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del D. Leg.vo 152/2006. L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.
Articoli 269, comma 3, quarto periodo; 272, comma 2, quarto e sesto periodo; 281, parte del comma 1 e del comma 3, secondo periodo del comma 4, commi 8 e 11
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
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Capo I - Principi generali
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Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;
b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente a
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Capo II - Autorizzazione unica ambientale
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Art. 3. - Autorizzazione unica ambientale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
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Art. 4. - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
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1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.
2. È cons
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Art. 6. - Modifiche
1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proce
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Capo III - Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera
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Capo IV - Disposizioni attuative
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Art. 8. - Oneri istruttori e tariffe
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti prev
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Art. 9. - Monitoraggio
1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 10. - Disposizioni transitorie
1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
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Art. 11. - Poteri sostitutivi e abrogazioni
1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo
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Art. 12. - Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti p
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Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
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Analisi puntuale delle disposizioni in materia di edilizia introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) dopo la sua conversione in legge, avvenuta con L. 11/09/2020, n. 120. Testo a fronte delle parti modificate del Testo unico edilizia (modifiche in giallo).
Si illustrano le principali disposizioni della Legge 11/01/2018, n. 2, pubblicata nella G.U. 31/01/2018, n. 25, che persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all'automobile e prevede che lo stato, le regioni e gli enti locali rendano lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale.
Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie.
Funzioni, compiti e incombenze del RUP nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici ed eventuali controversie. Responsabilità del RUP e rapporti con le altre figure coinvolte. Formazione qualificata e specialistica caratterizzata da taglio pratico e format interattivo.
Programma aggiornato al Nuovo Codice Appalti
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie.
Funzioni, compiti e incombenze del RUP nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici ed eventuali controversie. Responsabilità del RUP e rapporti con le altre figure coinvolte. Formazione qualificata e specialistica caratterizzata da taglio pratico e format interattivo.
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I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
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