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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 28/12/2001, n. 448
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 213
- D. Leg.vo 23/12/2022, n. 201
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- L. 27/12/2019, n. 160
- L. 30/12/2018, n. 145
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 11/12/2016, n. 232
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 04/12/2015, n. 191 (L. 01/02/2016, n. 13)
- L. 06/08/2013, n. 97
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- L. 24/12/2007, n. 244
- D. Leg.vo 02/02/2007, n. 26
- L. 17/08/2005, n. 168
- Sentenza C. Cost. 29/01/2004, n. 49
- Sentenza C. Cost. 23/12/2003, n. 370
- L. 27/02/2004, n. 47
- L. 24/12/2003, n. 350
- L. 24/11/2003, n. 326
- D.L. 24/12/2002, n. 282 (L. 21/02/2003, n. 27)
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 22/11/2002, n. 265
- L. 08/08/2002, n. 178
- L. 01/08/2002, n. 166
- L. 27/02/2002, n. 16
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TITOLO I - Omissis
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TITOLO II - Disposizioni in materia di entrata |
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Art. 1 - Art. 2 Omissis
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Art. 3. - (Disposizioni in materia di beni di impresa)1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. 3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti. 4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni)1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all' |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennai |
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Art. 8. - (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta |
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Art. 9. - (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. |
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Art. 10. - (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno"; b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi"; b-bis) Omissis |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12. - (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)1. Omissis 2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente: |
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Art. 13. - (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal de |
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Art. 14. - (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano) |
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Art. 15 - Omissis
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TITOLO III - Disposizioni in materia di spesa |
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Capo I - Oneri di personale |
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Art. 16 - Art. 17 Omissis
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Art. 18. - (Riordino degli organismi collegiali)1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organis |
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Art. 19. - (Assunzioni di personale)1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislat |
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Art. 20. - (Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia)1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio |
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Art. 21 - Art. 23 - Omissis
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Capo II - Spese delle amministrazioni pubbliche |
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Art. 25. - (Finanza decentrata)1-3. Omissis 4. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le |
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Art. 26. - (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: |
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Art. 27. - (Disposizioni finanziarie per gli enti locali)1-6. Omissis 7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata"; b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "È data facoltà agli enti locali di iscrivere"; c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi". 8. Omissis |
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Capo III - Patto di stabilità interno per gli enti pubblici |
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Art. 28. - (Trasformazione e soppressione di enti pubblici)1-10. Omissis 11. Gli enti competenti, nell'esercizio d |
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Art. 29. - (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel ri |
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Art. 30 - Art. 32 - Omissis
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Art. 33. - (Servizi dei beni culturali)1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35. (Norme in materia di servizi pubblici locali)1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13." 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali 'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. 4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. 6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al c |
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Art. 36 - Omissis |
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Capo IV - Capo VI - Omissis
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Capo VII - Interventi in materia di lavoro |
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Art. 43 - Omissis
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Art. 44. - (Sgravi per i nuovi assunti)1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) |
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Capo VIII - Interventi in materia di investimenti pubblici |
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Art. 45. - (Limiti di impegno)1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. |
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Art. 46. - (Fondo investimenti)1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo |
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Art. 47. - (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell' |
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Art. 48 - Omissis
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Capo IX - Altri interventi |
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Art. 49 - Art. 51 - Omissis
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Art. 52. - (Interventi vari)1-10. Omissis 11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta". 12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000. 13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000. 14. Omissis 15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 16-19. Omissis 20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). 3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi". 21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente: “Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane). - 1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane. 2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. 3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge. |
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Art. 53. - (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. "Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in |
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Art. 54. - (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali)1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. 2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle ope |
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Art. 55. - (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente |
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Art. 56. - (Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano)1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno |
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Art. 57. - (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa)1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse |
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Art. 58 - Art. 59 - Omissis
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Art. 60. - (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale"; |
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Art. 61. - (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dice |
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Art. 62. - (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: "m-bis) elaborazione ed attuazione |
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Art. 63 - Art. 67 - Omissis
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Art. 68. - (Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) |
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Art. 70. - (Disposizioni in materia di asili nido)1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. N33 2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze “fondamentali dello Stato” N33, delle regioni e degli enti locali. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche social |
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Art. 71. - (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali) |
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Art. 72 - Omissis
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Art. 73. - (Assegnazione di fondi)1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono asse |
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Art. 74 - Art. 75 - Omissis
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Art. 76. - (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, co |
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Art. 77 - Omissis
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TITOLO IV - Norme finali |
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Art. 78 - Omissis
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Art. 79. - (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriver |
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Allegato A(Articolo 25, comma 7) Isole Tremiti 1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.
Pantelleria 2. Pantelleria. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. |
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24/12/2024
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