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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 08/07/2002, n. 138
D.L. 08/07/2002, n. 138
D.L. 08/07/2002, n. 138
Stralcio. In vigore dall'8.7.2002.
Le modifiche introdotte in sede di conversione in legge, riportate in corsivo, sono in vigore dal 11.8.2002).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 13/11/2002, n. 256
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 24/12/2003, n. 350
- L. 29/04/2005, n. 71
- L. 02/12/2005, n. 248
- L. 23/12/2005, n. 266
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
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Capo I - Disposizioni in materia di proroghe di termini |
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Art. 1. - Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, R prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, R sono ulteriormente prorogate dal 1° luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, R prorogate da ultimo, fino al 30 giu |
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Capo II - Omissis |
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Capo III - Trasformazione di enti pubblici |
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Art. 7. - ANAS1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di: "ANAS Società per azioni - anche ANAS" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7. 1-bis. N8 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso. «Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468».N10 N1 1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari "al" N7 valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. N9 Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria. N1 1-quinquies. «Sono di competenza dell’ANAS S.p.a. le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione» N7 è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l |
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Art. 8 - Omissis |
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Capo IV - Omissis |
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Capo V - Interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura |
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Art. 10. - Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate"; b) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2; del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, |
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Art. 11 - Omissis |
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Capo VI - Disposizioni varie |
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Art. 12 . - Omissis |
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Art. 13. - Disposizioni in materia idrica1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, R e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, R possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti. 4-bis. Alle imprese agricol |
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Art. 15 - Omissis |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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