Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 24/12/2002, n. 282 (L. 21/02/2003, n. 27) le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01/01/2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15/11/2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15/11/2023.

Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della L. 30/12/2023, n. 213 le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01/01/2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30/06/2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30/06/2024.

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