Articolo abrogato dalla L. del 27/12/02 n.289. L'articolo 68 così recitava: "1. A valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144."

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