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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 15/11/1993, n. 507
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- D.L. 27/08/1994, n. 515 (L. 28/10/1994, n. 596)
- L. 22/02/1994, n. 146
- Avviso in G.U. 31/12/1993, n. 306
- D. Leg.vo 28/12/1993, n. 566
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Capo III - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |
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Art. 58. - Istituzione della tassa1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolt |
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Art. 59. - Attivazione del servizio1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire. |
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Art. 61 - Gettito e costo del servizio1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 |
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Art. 62. - Presupposto della tassa ed esclusioni1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tass |
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Art. 63. - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. |
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Art. 64. - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. |
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Art. 65. - Commisurazione e tariffe1. La tassa è commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile |
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Art. 66. - Tariffe per particolari condizioni di uso1-2. N63 3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; |
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Art. 67. - Agevolazioni1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di |
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Art. 68. - Regolamenti1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65; |
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Art. 69. - Deliberazioni di tariffa1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. |
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Art. 70. - Denunce1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare del |
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Art. 71. - Accertamento1. N5 |
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Art. 72. - Riscossione1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei r |
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Art. 73. - Poteri dei comuni1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi |
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Art. 74. - Funzionario responsabile1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l' |
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Art. 76. - Sanzioni ed interessi1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di lire centomila. 2. Se |
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Art. 77. - Tassa giornaliera di smaltimento1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anc |
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Art. 79 - Disposizioni finali e transitorie1. N64 2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 |
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Art. 80 - Abrogazioni |
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Art. 81. - Efficacia delle disposizioni1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994. |
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