1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 R, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della L. 23 agosto 1988, n. 362. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96 R, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse, della necessità di completare le opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni