D.L. 04/12/2015, n. 191 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 04/12/2015, n. 191

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli

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Art. 1 - Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie

1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "rapidità ed efficienza dell'intervento" sono inserite le seguenti: ", anche con riferimento ai profili di tutela ambientale";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "primaria istituzione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di consulenza aziendale"; la parola: "individuata" è sostituita dalle seguenti: "individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,";

c) al terzo periodo, le parole: "Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di" sono sostituite dalle seguenti: "Le offerte sono corredate da".

2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. N6

4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento. I predetti importi sono rimborsa

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Art. 2 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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