L'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disciplina le facoltà assunzionali, per le amministrazioni locali nell'anno 2002, prevedendo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per quegli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2001 le disposizioni del patto di stabilità interno.
In relazione a tale disciplina numerose amministrazioni locali hanno chiesto indicazioni e chiarimenti alle amministrazioni centrali interessate.
Le questioni poste coinvolgono in primo luogo la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica in ragione del ruolo di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego allo stesso attribuito dalla legge. Sotto il profilo dei riflessi sulla spesa pubblica emerge la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Questa amministrazione è interessata per l'attività di collaborazione con gli enti locali che essa svolge, in sede centrale e periferica, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
In ragione di quanto precede, le problematiche emergenti sono state esaminate congiuntamente in un'apposita riunione, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle suddette amministrazioni centrali anche quelli dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.
Al fine di offrire agli enti locali un utile strumento di orientamento generale nell'applicazione della nuova normativa, si ritiene opportuno fornire, di seguito, le risultanze del suddetto incontro.
In via preliminare, deve rilevarsi come il contenuto dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 debba essere letto alla luce delle modifiche recentemente apportate al titolo V della parte seconda della nostra Corte costituzionale, per cui ai sensi dell'art. 119 primo comma "i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa" e secondo il disposto dell'art. 117 lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in tema di "perequazione delle risorse finanziarie" e concorrente in tema di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica"; ne deriva che il contenuto delle disposizioni limitative alle facoltà assunzionali proprie è riferibile solo a quegli enti che non avendo rispettato per l'anno 2001 le disposizioni del patto di stabilità interna, si sono posti al di fuori delle normative già dettate in tema di coordinamento de