Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rivalutazione terreni edificabili, agricoli e partecipazioni posseduti alla data del 01/01/2024
L'art. 1 della L. 213/2023, con i commi 52-53, ha riaperto i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili (art. 7 della L. 448/2001) e di partecipazioni in società non quotate (art. 5 della L. 448/2001), introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo (precedente proroga concernente i beni posseduti al 01/01/2023, disposta dall'art. 1 della L. 197/2022, commi 107-109).
I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari al 16% sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (confermata quindi l'aliquota 2023, mentre detta aliquota era stata fissata per la rivalutazione del 2022 al 14%, prima ancora all'11%, e originariamente al 4%). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata.
In base alle disposizioni contenute nei commi 52 e 53 in argomento:
- i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2024;
- il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2024;
- l’imposta sostitutiva va pagata entro il 30/06/2024 in unica soluzione, oppure può essere rateizzata in due o tre rate annuali di pari importo, a decorrere sempre dal 30/06/2024, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.
Vedi anche Rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non negoziate.