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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord.Min. Coordinamento Prot. Civ. 03/02/1992, n. 2212/FP
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[Premessa]Il Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 giugno 1939, n. 1089; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64; |
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Art. 1.1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza riguardano il recupero edilizio o la ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata ad uso abitativo. |
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Art. 2.1. Per la ricostruzione delle unità immobiliari di cui all'art. 1, distrutte o da demolire, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma é assegnato: a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo, in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. |
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Art. 3.1. Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma é assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma: a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione quale risultant |
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Art. 4.1. Per il miglioramento statico (riattazione) di immobili danneggiati dal sisma é assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma: a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo |
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Art. 5.1. La progettazione e le valutazioni connesse agli interventi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, |
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Art. 6.1. In relazione agli interventi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la spesa relativa agli ambienti |
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Art. 7.1. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono maggiorati dalle seguenti percentuali fra loro cu |
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Art. 8.1. In caso di inerzia del proprietario, il conduttore, che risulti tale alla data del sisma, può presentare la domanda di contributo entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza, e rimane legittimato alla presentazione del progetto, al |
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Art. 9.1. Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 vengono assegnati al titolare, il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. |
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Art. 10.1. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono assegnati nella misura spettante per la prima |
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Art. 11.1. Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, |
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Art. 12.1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni comunali di cui al comma successivo, mediante rilascio del buono contributo, secondo le modalità stabilite nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 2. Presso ogni comune sono costituite una o più commissioni composte dal sindaco o suo delegato - con funzioni di presidente - da un tecnico dell'ufficio tecnico comunale e da un tecnico dell'ufficio del genio civile e, nel caso di immobili di interesse architettonico, storico od artistico, da un funzionario della competente Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o - nel caso di pluralità di commissioni nel comune - da dipendente amministrativo inquadrato almeno nella sesta qualifica funzionale. Almeno uno dei tecnici deve essere ingegnere civile. 3. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni a ciascun componente che vi abbia partecipato é attribuito un compenso nella misura di L. 25.000 per ciascuna unità immobiliare. 4. La domanda di |
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Art. 13.Le commissioni comunali di cui al precedente art. 12, comma 2, nell'esprimere il parere sui progetti fatte salve le scelte progettuali spettanti al professionista, esaminano, in particolare, i seguenti aspetti: |
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Art. 14.1. L'attribuzione dei contributi previsti dalla presente ordinanza avviene sulla base delle seguenti priorità: |
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Art. 15.1. I lavori di riparazione e ricostruzione devono essere iniziati entro quattro mesi dal rilascio del buono contributo, pena la decadenza dello stesso, e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla medesima data. 2. L'erogazione del contributo ha luogo: a) in ragione d |
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Art. 16.1. Al fine di accedere ai benefici di cui all'art. 3 della presente ordinanza, il tecnico estensore d |
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Art. 17.1. Fermi restando tutti gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza relativi alla presentazione |
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Art. 18.1. In pendenza dei lavori ammessi a contributo sono sospesi i contratti di locazione, che riprendono |
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Art. 19.1. Alle opere assentite ai sensi della presente ordinanza, non si applicano le disposizioni di cui al |
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Art. 20.1. Il sindaco, oltre ai controlli necessari per la corretta applicazione delle precedenti disposizioni, é tenuto a trasmettere tempestivamente al prefetto ed all'ufficio del genio civile competenti i prospetti riepilogativi delle domande pervenute, e dei progetti approvati distinti per tipologie di intervento di cui agli artic |
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Art. 21.1. Le spese inerenti il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12, comma 2, e quelle correla |
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Allegato A |
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NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO |
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1.1. Intervento di miglioramento sismicoSi definisce intervento di miglioramento sismico (riattazione) di un edificio con struttura portante verticale in muratura un complesso di opere che tend |
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1.2. Edifici sui quali possono essere eseguiti gli interventi di miglioramentoGli interventi di miglioramento eseguiti con i contributi previsti nella presente ordinanza sono effettuati sugli edifici in muratura danneggiati dal terremoto ad esclusione dei seguenti: a) edifici la cui resistenza convenzionale alle forze orizzontali valutata con la procedura semplificata ripo |
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1.3. Interventi tecnici per miglioramento sismico1.3.1. Risarcitura delle lesioni La risarcitura delle lesioni sarà effettuato o mediante la tecnica del cuci e scuci ovvero mediante l'effettuazione di iniezioni di malta cementizia. In quest'ultimo caso le iniezioni saranno effettuate mediante fori in numero non inferiore a quattro per mq, secondo le modalità indicate nella circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 30 luglio 1981, n. 21745. La zona interessata dalle iniezioni dovrà estendersi per almeno un metro in ogni direzione oltre l'area lesionata. 1.3.2. Incatenamenti |
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Annesso 1 |
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VALUTAZIONE APPROSSIMATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE DELLE FORZE ORIZZONTALINumero di piani N Area totale coperta At in mq Area totale elementi resistenti dir. x Ax in mq |
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Annesso 2
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Allegato B |
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DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO |
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1. Buono contributoI contributi di cui alla presente ordinanza sono erogati mediante emissione di buoni conformi al modello riportato in calce. Detti buoni, entro i limiti dei fondi assegnati dalla regione siciliana secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della legge, sono emessi dal sin |
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2. Pagamento dei contributiCon il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso gli istituti di credito appositamente convenzionati con la regione siciliana. I pagamenti saranno così effettuati: |
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3. Rapporto con le banchePer il pagamento dei buoni contributo verranno stipulate apposite convenzioni con gli istituti di credito che, nelle zone interessat |
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4. Rendicontazionea) Rendiconto dei comuni. |
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5. Modello del buono contributo |
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