Con la risoluzione di seguito riportata l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento tributario ai fini IVA delle somme dovute da una stazione appaltante ad un’impresa per i lavori compensati a «prezzo chiuso» secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 4, della L. 109/1994.
Detta disposizione definisce il prezzo chiuso come consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Detta percentuale è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/1999, all’art. 42, comma 1, prevede che il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
Al fine di stabilire il corretto trattamento ai fini IVA delle somme dovute dalla stazione appaltante per il prezzo chiuso l’Agenzia parte dalla individuazione della natura giuridica delle medesime, ossia se trattasi di un vero e proprio corrispettivo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio (ed in quanto tale rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta), ovvero di un indennizzo o risarcimento (e quindi escluso dal computo della base imponibile ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972).
A tale proposito si evidenzia che gli istituti del prezzo chiuso e della revisione del prezzo sono entrambi funzionali ad adeguare e rapportare il corrispettivo dovuto dall’appaltante all’aumento di valore della prestazione dell’opera o del servizio conseguente al decorso del tempo. I suddetti istituti si differenziano sostanzialmente solo nelle modalità con le quali viene calcolato ed applicato l’aumento del prezzo.
Alla luce di quanto sopra l’Agenzia ritiene che le somme dovute dall’amministrazione a titolo di prezzo chiuso o di revisione prezzi si configurano quali parti del corrispettivo complessivo contrattualmente dovuto per l’esecuzione dell’opera o del servizio, e di conseguenza da assoggettare all’imposta sul valore aggiunto.