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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 05/12/2008, n. 31
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- L.R. 10/11/2015, n. 38
- L.R. 08/07/2015, n. 20
- L.R. 25/05/2015, n. 16
- L.R. 26/11/2014, n. 30
- L.R. 15/07/2014, n. 21
- L.R. 08/07/2014, n. 19
- L.R. 03/04/2014, n. 14
- L.R. 25/02/2014, n. 13
- L.R. 24/12/2013, n. 19
- L.R. 18/11/2013, n. 14
- L.R. 18/04/2012, n. 7
- L.R. 15/03/2012, n. 5
- L.R. 28/12/2011, n. 25
- L.R. 21/02/2011, n. 4
- L.R. 21/02/2011, n. 3
- L.R. 06/08/2010, n. 14
- L.R. 05/08/2010, n. 13
- L.R. 22/02/2010, n. 11
- L.R. 09/02/2010, n. 9
- L.R. 05/02/2010, n. 7
- L.R. 01/02/2010, n. 3
- L.R. 03/08/2009, n. 14
- Avviso di rettifica in B.U. 02/03/2009, n. 9, S.O
- L.R. 23/12/2008, n. 33
- Avviso di rettifica in B.U. 22/12/2008, n. 52, S.O
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TITOLO I - Oggetto del testo unico |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 |
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TITOLO II - Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Finalità e beneficiari1. Il presente titolo disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al Trattato sull'Unione europea e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.N1 2. Le disposizioni del presente titolo perseguono, in particolare, gli obiettivi di valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pas |
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Art. 3 - Programmazione degli interventi |
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Art. 4 - Informatizzazione dei dati e delle procedure1. È istituita l'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fiscale, che svolgono attività in materia agroalimentare, forestale e della pesca e intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione regionale o locale. 2. L'anagrafe digitale delle imprese costituisce strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ed è costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti. 3. L'anagrafe digitale delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale. 4. L'anagrafe digitale delle imprese è istituita ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a |
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Art. 4-bis - Presentazione di istanze o segnalazioni per il tramite dei CAA1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale con deliberazione: a) individua i procedimenti di com |
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Art. 4-ter - Riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole1. La Regione adotta, in base alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), misure e interventi tali da ridurre i costi burocratici a carico delle imprese agricole nella misura minima del venticinque per cento entro l'anno 2012. 2. Tali obiettivi potranno essere conseguiti sia attraverso un processo organico di semplificazione delle procedure amministrative sia attraverso la semplificazione e l'eliminazione di documentazioni richieste per attestare dati ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione. 2-bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il re |
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Art. 4-quater - Tutela del suolo agricolo1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, il suolo agricolo costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali. 2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale. 3. La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticit |
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Art. 5 - Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale1. La Giunta regionale individua il tavolo istituzionale per le politiche agricole e il tavolo agricolo regionale quali strumenti di concertazione permanente con l’ambito istituzionale degli enti cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organi |
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Art. 5-bis - Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale1. È istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale. 2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai s |
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Capo II - Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario |
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Art. 6 - Sviluppo aziendale1. Al fine di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole e di migliorarne la redditività sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie: a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo aziendale, nelle fasi di produzione e di trasformazione, anche finalizzate ad attività agrituristiche, incremento della superficie aziendale; b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite, limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli realizzati da |
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Art. 7 - Organizzazioni di produttori1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative e le procedure per il riconoscimento e la revoca. |
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Art. 7-bis. - Distretti del cibo |
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Art. 7-ter - Distretti biologici1. La Regione promuove, in particolare, l'individuazione di distretti biologici, come definiti dall'articolo 13, comma |
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Art. 8 - Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l'avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi dedicati comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria. 2. I programmi di c |
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Art. 8-bis - Promozione dell'agricoltura sociale |
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Art. 8-ter - Promozione dell'agricoltura didattica |
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Art. 9 - Sostegno al sistema agroalimentare biologico1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione dell'agricoltura sostenibile sono promosse la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica e integrata. 2. Per la finalità di cui al comma 1 sono altresì concessi contributi per la realizzazione di specifici programmi relativi a: a) assistenza tecnica di base per |
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Art. 9-bis - Cooperative agricole1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, promuove e sostiene lo sviluppo, il consolidamento e la modernizzazione della cooperazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, riconoscendone l'importante ruolo per la |
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Art. 9-ter - Interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari1. Al fine di favorire |
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Capo III - Qualità e competitività |
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Art. 10 - Politiche della qualità1. Al fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione idonee a garantire il consumatore, sono sostenuti e promossi l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ortoflorovivaistico, nonché la loro certificazione. 2. Per le finalità di cui |
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Art. 10.1. - Filiera corta1. La Regione, con le forme di concertazione previste dalla presente legge, adotta provvedimenti volti a favorire la filiera corta al fine di conseguire i seguenti obiettivi: a) ridurre i passaggi del prodotto agricolo e agroalimentare di quali |
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Art. 10.2. - Sistemi di etichettatura1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e locali, favorendone la conoscenza, la diffusione e il consumo, e concorre a garantire ai consumatori condizioni di trasparenza dei prezzi e un'adeguata informazione sull'origine e sulle caratteristiche dei prodotti, anche favorendo la vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'adozione facoltativa di sistemi di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti che forniscono, in aggiunta alle informazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa, informazioni ulteriori sulla provenienza del prodotto, sulle materie prime utilizzate e sulla loro origine, sull'eventuale stabilimento di trasformazione, sul prezzo e ogni altra informazione ritenuta utile per la trasparenza del mercato. 3. Per le stesse finalità la Regione promuove, altresì, l'utilizzo nelle men |
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Capo III - Qualità e competitività |
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Art. 10-bis - Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi1. Allo scopo di valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la diffusione della cultura della qualità nel settore agr |
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Art. 11 - Trasformazione e commercializzazione1. È assicurato il sostegno agli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitività e il valore aggiunto. Le misure di sostegno sono, in particolare, finalizzate: a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato; b) al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare favorendo l'integrazione delle filiere; |
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Art. 11-bis - Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli1. Al fine di preservare particolari prodotti agricoli e le relative produzioni alim |
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Art. 12 - Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo1. Per favorire la conoscenza delle produzioni tipiche e di qualità e l'informazione dei consumatori sono sostenute iniziative riguardanti: a) il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione delle produzioni; b) la diffusione della cultura della qualità e della sua certificazione; c) la |
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Art. 12.1 - Strade dei vini e dei sapori1. La Regione promuove la realizzazione di percorsi enogastronomici, denominati strade dei vini e dei sapori, intesi come percorsi, inseriti in una cornice di attrattive paesaggistiche e culturali, lungo i quali si trovano prodotti vitivinicoli e agroalimentari a denominazione geografica protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), prodotti da agricoltura biologica e prodotti tradizionali. Promuove, altresì, la conservazione dei percorsi enogastronomici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022". 2. I percorsi di cui al comma 1 sono identificati in modo uniforme sul territorio regionale mediante un logo identificativo e apposita segnaletica di indicazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. Ogni percorso è realizzato e gestito in conformità agli standard minimi definiti con regolamento di attuazione. Con il medesimo regolamento sono definite le caratteristiche del logo identificativo e della segnaletica di indicazione. Sono, altresì, definiti: a) i contenuti e le modalità di presentazione del progetto di cui al comma 4; b) i casi e le modalità di revoca del riconoscimento di cui al comma 8 e le relative conseguenze; |
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Art. 12-bis - Rete delle enoteche regionali1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità, nell'ambito della promozione del territorio rurale lombardo, riconosce, quali enoteche regionali facenti parte della rete, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 4. |
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Art.12-ter - Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari1. Per favorire la competitività delle imprese agricole ed agroalimentar |
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Capo IV - Servizi di sviluppo |
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Art. 13 - Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale1. Per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole è promosso un sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica che in particolare: a) supporta il potenziamento delle strutture organizzative nonché la rete delle istituzioni territoriali a carattere tecnico-scientifico dipendenti e collegate; b) promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche; c) incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli; d) stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni e organismi erogatori. 2 |
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Art. 14 - Osservatorio agroalimentare e osservatorio del comparto bosco-legno1. A supporto della programmazione di settore la Regione attiva un sistema di indagine permanente sui diversi comparti, sull'assetto strutturale del sistema a |
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Art. 15 - Informazione e divulgazione1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso la provincia di Sondrio, le comunità montane e le CCIAA, iniziative mirate alla raccolta |
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Capo V - Azioni congiunturali |
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Art. 16 - Interventi di mercato1. La Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese la erog |
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Art. 17 - Sostegno alle imprese agricole in difficoltà1. Il presente articolo dispone interventi idonei al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.N5 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui: a) sono individuati i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno; |
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Art. 18 - Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti1. Sono posti in essere aiuti idonei a sostenere: |
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Art. 19 - Interventi a sostegno del comparto agricolo colpito da calamità naturali1. La Regione assicura l'attivazione di interventi in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno |
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Art. 20 - Organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole1. Al fine di agevolare l'assolvimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione può concorrere al pagamento degli interessi a favore degli organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole, per le operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale. |
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Art. 21 - Interventi sulle infrastrutture agricole1. La Regione interviene per la realizzazione o il ripristino delle seguenti tipologie di infrastrutture se attinenti al settore agricolo: |
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Art. 22 - Programmazione negoziata1. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, la sottoscrizione, tra la Regione stessa, gli enti locali e le persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole, |
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Art. 23 - Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali sono concessi contributi per la manutenzione e il ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle aziende agricole aventi interesse archeolog |
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Art. 23-bis - Disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita |
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Capo VI - Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna, nell'alta pianura e in collina |
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Art. 24 - Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), le seguenti linee di intervento: a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani; b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche; c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature “per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento” N191; d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristi |
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Art. 24.1. - Interventi a sostegno dell'agricoltura nell'alta pianura e nella collina1. Al fine di garantir |
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Art. 24-bis - Tutela del patrimonio equino in ambito montano1. La Regione promuove lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio equino nelle zone montane, |
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Art. 24-ter - Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe - valorizzazione della transumanza e dei relativi percorsi1. La Regione riconosce la funzione ambientale e socio-economica delle malghe che costituiscono un bene di interesse collettivo il cui corretto utilizzo concorre a garantire la conservazione della biodiversità, dei paesaggi e dell'assetto idrogeologico territoriale della montagna. 2. In coerenza con quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, sentite le comunità montane |
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Art. 25 - (Pronto intervento in aree forestali)1. È assicurato il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale. 2. Fatti salvi gli interventi di protezione civile, si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari per: a) recuperare alberi in vaste aree boschive gravemente danneggiate da eventi eccezionali, quali, ad esempio, trombe d'aria; |
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Art. 26 - Protezione e valorizzazione delle superfici forestali1. Sono incentivati, attraverso l’erogazione di contributi per spese correnti o di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente alla divulgazione didattica, nonché alla manutenzione diffusa del territorio. N393 2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. N394 3. Sono ammissibili a finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale: a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di natura biotica e abiotica e in particolare: |
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Capo VII - Strumenti finanziari e procedure di intervento |
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Art. 27 - Strumenti di intervento finanziario1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente titolo possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari: a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività; b) contributi in conto corrente: consistono nell'erogazione di contributi alle comunità montane che si avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all'articolo 26, comma 3, lettera c), numero 3); c) premi e aiuti: consistono in contributi finanziari, una tantum o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari; d |
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Art. 28 - Fondo di rotazione nel settore primario1. Ècostituito il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica nel settore primario finalizzato alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualità immessi sul mercato, attraverso l'adozione da parte della Giunta regionale di un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di a |
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Art. 29 - Accesso alle misure d'intervento1. Le richieste per l’accesso alle misure d’intervento di cui al presente titolo sono presentate all’ente competente: a) con riferimento all’articolo 25, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale; b) con riferimento agli articoli 24, 24.1 e 26, a seguito dell’apertura di specifici bandi. N396 |
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Art. 30 - Erogazione dei contributi1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, possono essere concessi acconti sino all'80 per cento dei contributi di cui al |
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Art. 31 - Revoca1. L'ente competente revoca le agevolazioni e i contributi finanziari concessi se: a) gli interventi finanziati non sono stati effettuati n |
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Capo VII-bis - Istituzione della Banca della Terra Lombarda |
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Art. 31-bis - Finalità |
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Art. 31-ter - Banca della Terra Lombarda1. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e |
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Art. 31-quater - Assegnazione dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda |
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Art. 31-quinquies - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali. 2. Si considerano abbandonati o incolti: a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente; b) i terreni già destinati a colture ag |
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Art. 31-sexies - Clausola valutativa |
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Capo VII-ter - Disposizioni per le associazioni fondiarie |
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Art. 31 septies - (Associazioni fondiarie)1. La Regione riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole. 2. La Regione, attraverso la gestione associata delle piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole, persegue i seguenti obiettivi: a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari; b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; c) concorrere all’applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali; d) prevenire i rischi idrog |
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Capo VIII - Norme finali |
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Art. 32 - Rinvio1. Gli atti applicativi ed esplicativi relativi all'attuazione delle specifiche misure d'intervento di cui al presente titolo, se lo stesso non prevede diversamente, sono adott |
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TITOLO III - Articolazione delle competenze |
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Art. 33 - Funzioni di competenza regionale.1. La Regione svolge le funzioni concernenti: a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico, il coordinamento delle funzioni conferite; b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali; c) la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite; d) le funzioni amministrative relative a enti e istituti a carattere regionale o riconosciuti dalla Regione con specifici provvedimenti legislativi; e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti; f) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali; g) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione; |
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Art. 34 - Competenze1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:N19 a) la caccia, la pesca e la gestione delle autorizzazioni «fatte salve le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalle province; N8 b) il coordinamento, la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste; c) le attività agrituristiche e le produzioni biologiche; d) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale; e) le commissioni e i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e foreste; f) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi; g) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo; h) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA); |
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Art. 34-bis - Semplificazione in materia di funzioni attribuite dalla normativa statale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli enti locali |
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Art. 35 - Funzioni conferite ai comuni1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni: |
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Art. 36 - Acquisizione di servizi1. La Regione e gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative di cui al titolo II e al presente titolo, possono affidare a soggetti terzi, |
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Art. 37 - Poteri sostitutivi1. In caso di accertate inadempienze degli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo, la Giunta regionale assegn |
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Art. 38 - Raccordo tra i sistemi informativi.1. La Regione, gli enti e i soggetti coinvolti dall'attuazione del presente titolo assicurano la disponibilità e il trasferimento telematico dei dati per l'efficace esercizio delle rispettive funzioni, per l'implementazione del sistema informativo agric |
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Art. 39 - Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite1. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, le comunità montane, nella predisposizione dei |
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TITOLO IV - Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali |
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Capo I - Finalità e norme generali |
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Art. 40 - Finalità e obiettivi1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato e dell'Unione europea, alla conservazione, all'incremento e alla gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonché allo sviluppo delle attività economiche che riguardano direttamente e indirettamente le superfici forestali |
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Art. 41 - Funzioni amministrative1. La Regione, la provincia di Sondrio, i comuni, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentram |
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Art. 42 - Definizione di bosco1. Sono considerati bosco: a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. 2. Sono assimilati a bosco: a) i fondi |
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Capo II - Difesa del patrimonio silvo-pastorale |
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Art. 43 - Tutela e trasformazione del bosco1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale. 2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, o dalla Regione per il restante territorio, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Ai fini del riparto di competenze sono fatte salve le intese di cui all’articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"). La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura finalizzate anche alla presenza di flora di interesse apistico. N68 2-bis. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell'Agenzia agli enti competenti. N296 3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare: a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, al recupero delle condizioni agronom |
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Art. 44 - Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).N75 2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 47. Per i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT), i titoli abilitativi edilizi, previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT prevista dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) tengono luogo dell'autorizzazione prevista al primo perio |
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Art. 45 - Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria.1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato. 2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. In alternativa a quanto previsto sugli oneri per l’assicurazione di cui al precedente periodo, la Giunta regionale può sostenere direttament |
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Capo III - Inventario e carta forestale regionale, programmazione e pianificazione |
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Art. 46 - Raccolta ed elaborazione di dati sul patrimonio forestale regionale e loro trasposizione cartografica1. La Regione integra l’inve |
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Art. 47 - Programmazione e pianificazione forestale1. La Giunta regionale adotta, in applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), un Programma forestale regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d’azione per il sostegno al settore forestale e alle filiere connesse, in funzione delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il Programma forestale regionale: a) è redatto, per l’intero territorio regionale, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2005, in coerenza con il piano territoriale regionale che orienta la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi; b) stabilisce e coordina le diver |
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Art. 48 - Raccordi con la pianificazione territoriale.1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali |
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Capo IV - Gestione delle risorse silvo-pastorali |
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Art. 49 - Ricerca, formazione e assistenza tecnica1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale. 2. Per contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo |
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Art. 50 - Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile1. Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvopastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica. 2. Le attività selvicolturali finalizzate alla salvaguardia e all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico. Le attività di cui al comma 1 concorrono allo svolgimento della manutenzione diffusa del territorio. N404 3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non sono finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile. |
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Art. 50-bis - Arboricoltura da legno e pioppicoltura1. La Regione promuove, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppi |
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Art. 51 - Apicoltura1. Il Consiglio regionale, al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul relativo catasto. 2. La Region |
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Art. 52 - Sistemazioni idraulico-forestali1. Si considerano sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi. 2. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 50 sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali. 3. N285 |
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Art. 53 - Materiale forestale di base e di moltiplicazione1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità sostenendo l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata. 2. La Regione, t |
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Art. 54 - Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito: a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario); b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato; c) dai terreni montani che pervengono alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali; d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali; e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo diventano p |
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Art. 55 - Progetto grandi foreste1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di grandi foreste e di sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale. 2. Le grandi foreste di cui al comma 1 sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone e in esse è escluso l'esercizio dell'attività venatoria. 3. La Regione con la Provincia di Sondrio e le comunità montane, nonc |
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Art. 55-bis - Boschi didattici1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla realizzazione e al mantenimento di boschi didattici. Ai fini della presente legge, p |
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Art. 55-ter - Sostegno all'impianto di specie utili all'apicoltura e alla fauna selvatica |
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Art. 55-quater - Semplificazione amministrativa per la realizzazione di interventi nel settore forestale |
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Capo V - Promozione dell'economia forestale. Associazionismo, filiera bosco-legno e infrastrutture territoriali |
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Art. 56 - Associazionismo e consorzi forestali1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. 2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di miglioramento fondiario di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), le attività di assistenza tecnica di cui all'articol |
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Art. 57 - Albo delle imprese boschive1. È istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'articolo 50 o delle attività di m |
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Art. 58 - Professionalità degli operatori forestali1. La Regione promuove, sentiti la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e le parti sociali |
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Art. 59 - Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo1. La viabilità agro-silvo-pastorale comprende la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall’articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018, e la viabilità rurale intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l’accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Sulla rete della viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri il transito di mezzi motorizzati è consentito solo per i mezzi di servizio e per quelli autorizzati in base a regolamenti comunali predisposti sulla base di uno schema-tipo di regolamentazione del transito approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi |
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Art. 60 - Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori delle im |
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Capo VI - Vigilanza, sanzioni e norme finali |
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Art. 61 - Vigilanza e sanzioni1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all’attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dai carabinieri forestali, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. N301 1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite: a) alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale; b) ai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali abilitati dagli enti di appartenenza all’accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative. N363 2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità. 3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. 4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni |
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TITOLO V - Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) |
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Art. 62 - Finalità e oggetto1. Al fine del miglioramento, dell'ammodernamento e dell'incremento dell'efficienza dei servizi ai settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, al territorio rurale e alla montagna il presente titolo disciplina il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste. N406 |
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Art. 63 - Natura giuridica e raccordo con la programmazione1. L'ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna. N407 2. L'ERSAF ha personalità giuridica di diritto pubbl |
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Art. 64 - Funzioni e attività1. Le funzioni dell’ERSAF e le correlate attività, in riferimento: a) al settore agricolo comprendono la formazione specialistica, l’assistenza tecnica, lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l’agricoltura biologica, nonché il sostegno all’agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette, incluse le attività di valorizzazione del turismo rurale; |
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Art. 65 - Statuto, organizzazione e contabilità1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli organi e le loro modalità di funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ente. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione. 2. Sono organi dell'ERSAF: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori. 3. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale; è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni.N96 4. Per le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale. 5. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. 6. L'indennità di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale. 7. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 19 |
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Art. 66 - Raccordo con altri soggetti pubblici e privati1. Le attività di cui all'articolo 64 sono svolte dall'ERSAF in accordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna, e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le CCIAA, con le università e gli altri enti di rice |
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TITOLO VI - Sorveglianza fitosanitaria |
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Art. 67 - Disposizioni sul servizio fitosanitario regionale1. La Regione esercita, tramite una propria struttura competente in materia di agricoltura, le funzioni spettanti al servizio fitosanitario regionale in base alla normativa statale ed europea di riferimento. 2. Sono trasferite alla Regione le funzioni in materia fitosanitaria svolte da ERSAF alla data di entrata in vigore della legge regionale recant |
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Art. 68 - Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali |
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Art. 69 - Piano delle attività fitosanitarie1. La Giunta regionale approva il piano delle attività fitosanitarie con validità triennale, sentito il parere della commissione consiliare competent |
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Art. 70 - Ispettori fitosanitari |
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Art. 70-bis - Agente fitosanitario |
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Art. 71 - Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario |
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Art. 72 - Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario |
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Art. 73 - Art. 74 |
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Art. 75 - Disposizioni transitorie e finali1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di cui all'articolo 67, comma 2, e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Reg |
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TITOLO VI-bis - Disposizioni in materia di florovivaismo |
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Art. 75-bis - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente titolo reca disposizioni volte a promuovere il settore del florovivaismo e a favorirne |
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Art. 75-ter - Strutture di vendita, assortimento merceologico e sanzioni1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, la superficie destinata all’esercizio dell’attività di vendita dei soli prodotti complementari all’attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare i mille metri quadrati. 2. Ai fini del presente titolo, l’imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle segue |
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Art. 75-quater - Clausola valutativa |
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TITOLO VI-ter - Disposizioni in materia di apicoltura |
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Art. 75-quinquies - Finalità1. La Regione, nel rispetto della legge 24 dicembre |
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Art. 75-sexies - Tavolo apistico regionale |
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TITOLO VII - Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 76 - Finalità e ambito di applicazione1. La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica e di irrigazione quale strumento essenziale e permanente finalizzato a garantire: a) la sicurezza idraulica del territorio; b) l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche; c) la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa |
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Art. 77 - Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.1. Ai fini del presente titolo, nei comprensori di bonifica e irrigazione, sono considerate opere pubbliche di competenza regionale: a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione; b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica; |
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Capo II - Organizzazione del territorio e soggetti di bonifica e di irrigazione |
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Art. 78 - Comprensori di bonifica e irrigazione1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione. 2. Il territorio di cui al comma 1 è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. 3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione nonché alle relative modificazioni. A tal fine adotta una proposta e la trasmette ai comuni, alle province e ai consorzi di bonifica interessati affinché, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprimano parere; trascorso tale termine, esso si intende favorevole. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione nel BURL. 4. La pubblicazione nel BURL della delibera |
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Art. 78-bis - Adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione |
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Art. 79 - Consorzi di bonifica1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 78, comma 7-bis. Il consorzio opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà ed assicura ai consorziati e alle comunità locali una costante informazione sulle attività svolte. Più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico consorzio di bonifica.N20 2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari pubblici e privati dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonchè i conduttori singoli o associati che per legge, per statuto consortile o per contratto sono tenuti a pagare i cont |
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Art. 79-bis - Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione |
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Art. 80 - Funzioni dei consorzi di bonifica1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni: a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione; b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni; c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del D.Lgs. 152/2006; d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale; |
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Art. 81 - Statuto dei consorzi di bonifica1. La Giunta regionale approva le linee guida per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, cui gli stessi devon |
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Art. 83 - Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria1. La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione. 2. La gestione amministrativa è attribuita al direttore, assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'arti |
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Art. 84 - Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado |
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Art. 85 - Demanio regionale1. La Regione, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 77, che entrano a far parte del demanio regionale, dispone a favore dei consorzi di bonifica manutentori la costituzione del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell'eventuale provvedimento di esproprio. |
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Art. 86 - Opere di competenza dei privati1. I privati realizzano nei comprensori di bonifica e irrigazione tutte le opere minori necessarie ai fini della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile. |
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Capo III - Programmazione ed esecuzione dell'attività di bonifica |
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Art. 87 - Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e lo aggiorna con cadenza almeno decennale; tale piano, incluso quello vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024», resta comunque efficace fino all’approvazione del nuovo piano. N416 2. Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce: a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale; |
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Art. 88 - Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano comprensoriale è adottato dal consorzio in conformità al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al piano comprensoriale provvisorio di bonifica predisposto sulla base di criter |
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Art. 89 - Progetto fontanili1. Ai fini della salvaguardia del sistema dei fontanili e dei colatori, in quanto componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio nonché fattore i |
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Art. 90 - Contributi consortili1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedimentali deliberati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentita la competente commissione consiliare, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione previste dal piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 88 e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza. Il piano è adottato dal consorzio di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 88, sentito il parere dei comuni interessati, ed è approvato dalla Giunta regionale entro i successivi centottanta giorni. N122 1-bis. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione del piano di cui al comma 1 è contestuale alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuenza nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica. La pubblicazione della deliberazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati. N401 1-ter. I benefici derivanti dall’attività di bonifica e di irrigazione cons |
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Art. 90-bis - Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale1. La Regione può affidare ai consorzi di |
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Art. 91 - Piano di riordino irriguo1. I consorzi di bonifica provvedono all'adozione e alla conseguente attuazione del piano di riordino irriguo.N5 2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere |
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Capo III-bis - Norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale |
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Art. 91-bis - Finalità |
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Art. 91-ter - Stima del fabbisogno idrico, dei volumi d’acqua disponibili ai fini irrigui e delle necessità di difesa idrogeologica1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla |
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Art. 91-quater - Bacini per l’accumulo di acqua o per la laminazione delle piene1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione in cui il fabbisogno idrico necessario allo svolgimento razionale e produttivo delle pratiche agricole è superiore rispetto alle risorse idriche disponibili sulla base degli usi concessi o in corso di regolarizzazione o riconoscimento e laddove risultano presenti situazioni che necessitano di interventi per la difesa idraulica e idrogeologica al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi stabiliti nelle pianificazioni regionale, provinciale, metropolitana e comunale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’adozione del provvedimento previsto all’arti |
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Art. 91-quinquies - Procedure1. Per l’attuazione delle |
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Capo IV - Vigilanza e controllo |
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Art. 92 - Attività di direzione e vigilanza della Regione1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica e irrigazione e di coordinare l'azione dei consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria e gestionale dei consorzi di bonifica nelle forme e nei modi di cui al presente articolo. N5 2. La Giunta regionale, tramite la competente direzione generale, può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi. 3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati, può procedere al raggruppamento di uffici di più consorzi, qualora tale raggruppamento porti a significativi risparmi e a maggiore efficacia e tempestività nell'attività dei consorzi stessi. La Giunta regionale può concedere contributi per le spese tecniche e organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio dei nuovi uffici. |
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Art. 93 - Ricorsi avverso gli atti consortili |
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Art. 94 - Consulta regionale della bonifica e irrigazione1. È istituita presso la competente direzione generale regionale la consulta regionale della bonifica e irrigazione, organo consultivo della Regione p |
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Art. 95 - Finanziamenti regionali1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, per l'attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per la realizzazione delle tipologie di opere di cui all'articolo 77 previste dai piani e programmi medesimi, la Regione concorre con contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 79. N419 2. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 fino al massimo del 90 per cento per: a) opere di pronto intervento; |
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TITOLO VIII - Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (Tartufi) |
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Capo I - Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati |
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Art. 96 - Finalità1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializz |
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Art. 97 - Disciplina della raccolta dei funghi1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale. 2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi |
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Art. 98 - Modalità di raccolta1. Su tutto il territorio regionale: a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp mellea per i quali è con |
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Art. 99 - Limitazioni nelle aree protette1. L'ente gestore del parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.N133 2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione ist |
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Art. 100 - Limitazioni particolari1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietar |
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Art. 101 - Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiorn |
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Art. 102 - Ispettorati micologici1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti "ispettorati micologici nell’ambito dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria de |
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Art. 103 - Informazione1. I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di in |
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Art. 104 - Disponibilità finanziaria1. I proventi introitati dagli enti di cui all'articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo. |
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Art. 105 - Vendita dei funghi epigei freschi1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell’attestat |
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Art. 106 - Certificazioni sanitarie1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei allo stato sfuso destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte "delle ATS"N266, purché effettuata secondo le seguenti modalità:N136 a) i funghi, suddi |
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Art. 107 - Specie ammesse1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della com |
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Art. 108 - Funghi secchi - specie consentite |
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Art. 109 - Funghi secchi e conservati1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del D.P.R. 376/1995 e comunque |
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Art. 110 - Sanzioni1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:N137 a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto; N138 b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera; |
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Art. 111 - Provvedimenti di attuazione1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante "Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei" la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all' |
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Capo II - Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati |
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Art. 113 - Finalità1. Il presente capo reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi de |
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Art. 114 - Misure generali di tutela |
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Art. 115 - Competenze1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate: N19 a) dalla Regione e |
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Art. 116 - Modalità di raccolta dei tartufi e divieti1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985. |
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Art. 116-bis - Raccolta per scopi diversi dall’alimentazione1. La Regione può |
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Art. 117 - Calendari di raccolta1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse spe |
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Art. 118 - Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine la provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza. |
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Art. 119 - Collegio di esperti1. La Regione e la Provincia di Sondrio si avvalgono della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente. N66 2. Il collegio è composto da: |
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Art. 120 - Tesserino1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985. |
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Art. 121 - Commissioni d'esame e corsi di preparazione1. L’idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d’esame da tenersi presso la provincia di Sondrio, per i candidati residenti nel relativo territorio, e presso la Regione per i candidati residenti nel restante territorio regionale. I non residenti nella Regione possono sostenere l’esame presso la provincia di Sondrio o la Regione. N29 2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi, nonché sulla conoscenza dell |
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Art. 123 - Aree di particolare tutela1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata: a) nelle riserve naturali integ |
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Art. 124 - Raccolta riservata dei tartufi1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere alla provincia di Sondrio, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i relativi territori, e alla Regione per il restante territorio il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso. N2 2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, provvede al riconoscimento. 3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene. 4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena. |
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Art. 125 - Commercializzazione dei tartufi1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 14 della legg |
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Art. 126 - Interventi di recupero e miglioramento ambientale1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni e potenzialità |
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Art. 127 - Vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata: a) agli enti gestori dei parchi, de |
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Art. 129 - Sanzioni1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e all'articolo 116 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui all'articolo 123. 2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro |
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Art. 130 - Procedure di spesa1. Le domande di contributo di cui all'articolo 126 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di agricoltura entro il 31 marzo di |
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Titolo VIII.1 - Disposizioni sulla coltivazione, sulla raccolta e sulla prima trasformazione di piante officinali |
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Art. 130.1 - Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali – attuazione della normativa statale |
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TITOLO VIII-bis - Disposizioni sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo |
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Capo I - Disposizioni sanzionatorie |
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Art. 130-bis - Ambito di applicazione |
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Art. 130-ter - Impianti abusivi e obbligo di estirpazione1. Ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento (CE) n. 1234/2007, il produttore ha l’obbligo di estirpare a sue spese le superfici vitate abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998. L’estirpazione non fa sorgere i corr |
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Art. 130-quater - Sanzioni per gli impianti abusivi1. Ai sensi dell� |
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Art. 130-quinquies - Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve1. Ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento (CE) n. 555/2008, la mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate abusivamente è sanzionato. 2. Le sanzioni sono imposte al produttore ch |
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Art. 130-sexies - Disposizioni di attuazione |
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TITOLO VIII-ter - Disposizioni relative al controllo del potenziale produttivo viticolo |
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Art. 130-septies - Controllo del potenziale produttivo viticolo1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) può adottare provvedimenti volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine |
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TITOLO VIII-quater - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari |
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Art. 130-octies - Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati |
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Art. 130-nonies - Vigilanza1. L’attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi di azione, incluse le decisio |
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Art. 130-decies - Sanzioni1. L'inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d'azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida comporta l'irrogazione di una sanzione da 200 euro a 2.000 euro. 2. Fatto salvo quanto |
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TITOLO IX - Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della regione |
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Capo I - Disposizioni generali e organizzative |
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Art. 131 - Principi e finalità1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regiona |
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Art. 132 - Funzioni amministrative1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea e con lo Stato nonché la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico e il coordinamento delle funzioni conferite. Alla Regione competono, inoltre, le funzioni che richiedono accordi con altre Regioni. |
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Art. 133 - Diritti esclusivi di pesca1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione. N2 2. Il diritto esclusivo di pesca è esercitato dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo nell'interesse della comunità. 3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel cor |
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Art. 134 - Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca |
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Art. 135 - Consulte della pesca1. È istituita la consulta regionale della pesca che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri: a) sulla legislazione regionale in materia di pesca; b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica; c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali; d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali. 2. N153 3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta regionale ed è composta: a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede; b) dal presidente della provincia di Sondrio o da un suo delegato; N154 c) dal dirigente regionale co |
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Art. 136 - Associazioni piscatorie dilettantistiche ricreative qualificate |
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Capo II - Programmazione e gestione dell'ittiofauna |
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Art. 137 - Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata. |
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Art. 138 - Strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione ittica1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 135, adotta i seguenti strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione e pianificazione: N19 a) piano ittico regionale contenente: 1. le indicazioni operative e le principali prescrizioni per l'incremento dell'ittiofauna; 2. la categorizzazione dei corpi idrici regionali, suddivisi in bacini di pesca, in funzione dei livelli di pregio dei popolamenti ittici; |
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Art. 138-bis - Libretto del pescato |
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Art. 139 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica. 2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale sono costituite da tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale. |
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Art. 140 - Ripopolamenti ittici1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione. 2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 dicembre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi. N2 |
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Art. 141 - Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono a inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia. 2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente: N136 a) agli oneri a carico del concessionario per l’immissione annuale delle specie ittiche; il concessionario può assolvere a tale obbligo ittiogenico tramite versamento |
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Capo III - Contributi regionali e licenze |
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Art. 142 - Aiuti alla pesca professionale1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie di intervento: N173 |
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Art. 143 - Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi al |
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Art. 144 - Licenze di pesca1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze: a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale; |
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Capo IV - Pesca-turismo |
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Art. 145 - Attività di pesca-turismo1. Per pesca-turismo si intende l'attività dell'imprenditore ittico che imbarca su un'unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dile |
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Capo V - Divieti e sanzioni |
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Art. 146 - Divieti1. È vietato: a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica; b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica; c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino; d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato; |
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Art. 147 - Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni: a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità; N176 b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti; c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 141; la medesima sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, per la tutela degli storioni autoctoni; d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca; e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola |
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Art. 148 - Vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente titolo e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete, altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti di cui all'articolo 133. |
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 149 - Disposizioni finali1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo. 2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento disciplina: a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque den |
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TITOLO X - Multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura |
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Art. 150 - Multifunzionalità dell’azienda agricola1. La Regione, nell’ambito delle finalità definite dalla legge 20 feb |
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Art. 151 - Attività agrituristiche1. Per attività agrituristiche s’intendono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 svolte dai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. Rientrano fra le attività agrituristiche: a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica; b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto o anche in modalit |
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Art. 152 - Requisiti per lo svolgimento di attività agrituristiche1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione. 2. La certificazione di cui al com |
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Art. 153 - Segnalazione certificata di inizio attività1. Gli operatori agrituristici presentano allo sportello unico del |
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Art. 154 - Fabbricati da destinare ad attività agrituristiche1. Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica i fabbricati, nella disponibilità dell’azienda agricola, non più impiegati per le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, a condizione che: |
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Art. 155 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e accessibilità dei fabbricati1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio di attività agrituristiche devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti. 2. Nelle piazzole di sosta attrezzate per l’ospitalità in |
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Art. 156 - Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti1. L’operatore agrituristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda. 2. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto: a) prodotti propri dell’azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, identificate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento; |
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Art. 157 - Obblighi di chi svolge attività agrituristiche1. Chi esercita attività agrituristiche è tenuto, in particolare, a: a) rispettare quanto indicato nella SCIA; b) esporre al pubblico la SCIA, nonché le tariffe praticate; |
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Art. 158 - Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche |
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Art. 160 - Enoturismo1. La Regione promuove l’enoturismo secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio |
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Art. 160-bis - Oleoturismo1. La Regione promuove l’oleoturismo secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilan |
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Art. 161 - Controlli |
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Art. 162 - Sanzioni1. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi avvia l’attività agrituristica senza aver presentato la SCIA; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività fino ad avvenuta presentazione della segnalazione. 2. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell’emissione di un nuovo certificato di connessione o a seguito dell’avvio di una nuova attività già indicata nello stesso certificato. N376 3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi esercita l’attività agrituristica in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento. L’accertamento della mancanza di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività agrituristica comporta, oltre alla sanzione di cui al primo periodo, la decadenza del certificato di connessione e la conseguente adozione da parte del comune del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi. N240 |
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Art. 163 - Regolamento di attuazione1. Il regolamento di attuazione del presente titolo definisce: a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e le attività agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro, tenuto conto delle peculiarità del ter |
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Art. 164 - Altre attività connesse a quella agricola |
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Art. 164-bis - Clausola valutativa |
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TITOLO XI - Disposizioni sugli usi civici |
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Capo I |
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Art. 165 - Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004 e all’adozione di un regolamento su aspetti procedurali1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, completano l'accertamento degli usi civici in relazione ai comuni per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della |
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Art. 166 - Contributi per lo svolgimento delle indagini funzionali all'accertamento degli usi civici1. Al fine di accelerare il completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, la Regione concede |
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Capo II |
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Art. 168 - Liquidazioni a canone enfiteutico |
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Art. 169 - Domanda di liquidazione |
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Art. 170 - Promiscuità |
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Art. 171 - Regolarizzazione |
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Art. 172 - Prescrizioni di strumenti urbanistici |
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Art. 173 - Terreni utilizzabili per la coltura agraria |
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Art. 174 - Conciliazione |
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Art. 175 - Chiusura delle operazioni |
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TITOLO XII - Disposizioni finali |
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Art. 176 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: 1. la legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici); 2. la legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici); 3. la legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 (Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n. 752); 4. la legge regionale 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); 5. la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura); 6. la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura); 7. la legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia); |
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Art. 177 - Disposizioni che restano in vigore1. Restano in vigore le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia); |
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Art. 177-bis - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle principali azioni messe in campo per sostenere il settore agricolo, silvo-pastorale, agroalimen |
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Art. 178 - Disposizioni in materia di aiuti di Stato1. Tutti i regimi di aiuto e tutti gli aiuti individuati dal presente testo unico sono soggetti a procedure di notifica alla Commissione europea prima |
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Art. 179 - Disposizioni in ordine ai ricorsi gerarchici |
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Art. 179-bis - Diffida amministrativa1. Nei soli casi di violazioni sanabili previsti dal comma 4 le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell'invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata. N312 2. La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale. 3. L'autore della violazione non può essere diffidato |
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Art. 180 - Norma finanziaria1. Alle spese di parte corrente previste dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente all'U.P.B. 3.7.1.2.34 "Governance, sistemi agricoli e rurali" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e successivi. 1.1 Per gli interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentare, di cui all'articolo 9-ter è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "Spese correnti". Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.N226 1-bis. Alle spese per gli interventi a sostegno delle aree di cui al comma 1-bis dell’articolo 24 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.7.3.3.39 “Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche regionali” dello stato di previsione dell |
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Allegato A (articolo 2, comma 6) - Definizioni1. Azienda agricola beneficiaria Possono accedere ai contributi previsti dal titolo II le aziende agricole titolari di partita IVA.
2. Attività agricole Si definiscono attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'apicoltura; b) l'allevamento di animali; c) le attività dirette alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte direttamente dall'azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dalla stessa azienda.
3. Imprenditore agricolo |
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Allegato B (Art. 61, comma 8) - Sanzioni per il danneggiamento di [-] piante
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