N260 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/06/2020, n. 13, così recitava:

“Art. 71 - Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario

1. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione regionale che sostituisce le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività sotto il profilo fitosanitario e in particolare:

a) l'autorizzazione alla produzione e al commercio di vegetali;

b) la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi;

c) l'autorizzazione alla produzione e alla vendita di materiale di propagazione forestale;

d) l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE;

e) la produzione e il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite;

f) la produzione e la vendita di piante micorrizate artificialmente o di materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati;

g) l'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piantine di ortaggi e delle piante ornamentali e l'autorizzazione all'impiego del documento di commercializzazione di qualità;

g-bis) l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di:

1) piante;

2) materiali di propagazione;

3) tuberi-semi di patate;

4) legname;

5) agrumi con peduncolo e foglie;

g-ter) l'autorizzazione ai centri di raccolta, di spedizione e di trasformazione di patate da consumo e di agrumi;

g-quater) l'autorizzazione all'attività di importazione da paesi terzi;

g-quinquies) l'autorizzazione alla produzione di legname.

2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali, i rivenditori di sementi già confezionate da altri produttori, i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono la totalità della produzione a centri di raccolta autorizzati o direttamente a consumatori finali, fatta salva la possibilità del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente.

3. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente articolo sono stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali D.M. 12 novembre 2009 (Determinazioni dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali). L'autorizzazione regionale, se connessa alla realizzazione di impianti produttivi, può essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Comma abrogato dalla L.R. 28/12/2011, n. 25

5. È istituito il registro regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese agricole, l'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali. Il registro regionale fitosanitario è comprensivo del registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 214/2005 e dei registri ufficiali dei fornitori.

6. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario devono rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale di cui al comma 1.”

Dalla redazione