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L. R. Lombardia 28/10/2004, n. 27

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2007, n. 33
- L.R. 31/07/2007, n. 18
- L.R. 27/02/2007, n. 5
- L.R. 07/02/2006, n. 3
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CAPO I - FINALITÀ E NORME GENERALI
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Art. 1 - (Finalità e obiettivi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato e dell'Unione europea, alla conservazione, all'incremento ed alla gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonché allo sviluppo delle attività economiche che coinvolgono direttamente ed indirettamente le superfici forest

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Art. 2 - (Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale sono esercitate dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane, dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali e dai comuni, secondo i princ

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Art. 3 - (Definizione di bosco)

1. Sono considerati bosco:

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; N6

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

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CAPO II - DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE
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Art. 4 - (Tutela e trasformazione del bosco)

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale. N7

2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.

3. N2

4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono gli interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

a) nelle aree con ele

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Art. 5 - (Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo ed occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. N11

2. Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo sono vietati, salvo autorizzazione rilasciata in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 8.

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Art. 6 - (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)

1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.

2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può istit

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CAPO III - INVENTARIO E CARTA FORESTALE REGIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
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Art. 7 - (Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo silvo-pastorale)

1. La Regione effettua, attraverso l'inventario forestale regionale, l'analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funz

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Art. 8 - (Programmazione e pianificazione forestale)

1. Nell'ambito dei rispettivi piani agricoli triennali, di cui all'articolo 6 della l.r. 11/1998, la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:

a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;

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Art. 9 - (Raccordi con la pianificazione territoriale)

1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei b

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CAPO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI
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Art. 10 - (Ricerca, formazione ed assistenza tecnica)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

2. Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco, la Regione promuove e sostiene la realizzazione

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Art. 11 - (Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile)

1. Sono definite attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.

2. Le attività selvicolturali, finalizzate alla salvaguardia ed all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali, sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico.

3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di

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Art. 12 - (Alpicoltura)

1. Il Consiglio regionale al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul catasto di cui all'articolo 7, comma 2.

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Art. 13 - (Sistemazioni idraulico forestali)

1. Sono definite sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.

2. Le attività selvicolturali, di cui all'articolo 11, sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali.

3. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari:

a) per fronteg

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Art. 14 - (Materiale forestale di base e di moltiplicazione. Tutela degli alberi di pregio)

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità; a tal fine, sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata.

2. La Regione, tramite l'ERSAF, provvede all'individuazione, selezione

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Art. 15 - (Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)

1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito:

a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

c) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102  (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;

d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali;

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Art. 16 - (Progetto grandi foreste)

1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di nuove grandi foreste e di nuovi sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.

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CAPO V - PROMOZIONE DELL'ECONOMIA FORESTALE. ASSOCIAZIONISMO, FILIERA BOSCO-LEGNO ED INFRASTRUTTURE TERRITORIALI
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Art. 17 - (Associazionismo e consorzi forestali)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione ed incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati a consorzi forestali e ad altre forme di associazione.

2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni ed altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalente

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Art. 18 - (Usi civici)

1. La Regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi civici per i comuni della Lombardia entro ventiquattro mesi dall'entrat

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Art. 19 - (Albo delle imprese boschive)

1. La Regione istituisce l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professi

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Art. 20 - (Professionalità degli operatori forestali)

1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e riserve regionali e le parti social

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Art. 21 - (Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)

N22

1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il te

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Art. 22 - (Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture ed infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori

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CAPO VI - VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI
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Art. 23 - (Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione della presente legge sono esercitate dal Corpo forestale regionale, dal Corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980 n. 105  (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco, di cui all' articolo 4, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità. N18

2-bis. Chiunque realizzi trasformazioni d'uso del suolo, di cui all' articolo 5, senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi d

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Art. 24 - (Abrogazioni e modifiche)

1. Sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali);

b) la legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale);

c) l'articolo 21 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale);

d) il primo, il quinto, il sesto ed il settimo comma, dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978);

e) l'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978);

f) l'articolo 69 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - I° provvedimento);

g) la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 (Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8);

h) la lettera f) del primo comma dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83);

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Art. 25 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese per investimenti per la difesa delle superfici forestali, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e articolo 13, comma 5, per il miglioramento e valorizzazione delle aree pascolive, di cui all'articolo 12, comma 2, per la costituzione dei consorzi forestali, di cui all'articolo 17, comma 1, per l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti e dei dispositivi di sicurezza delle imprese, di cui all'articolo 22, comma 1, e per l'utilizzo energetico delle produzioni legnose, di cui all'articolo 22, comma 2, si provvede con le somme appositamente stanziate ne

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Allegato A (articolo 23)

 

Sanzioni per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 23, commi 5 e 6

Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)

GRUPPO BOTANICO

Piccole

Medie

Grandi

Eccezionali

 

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