1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 R(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti integrazioni:
a) dopo il Capo VII del Titolo II (Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca) è inserito il seguente:
«Capo VII bis (Istituzione della Banca della Terra Lombarda)
Art. 31 bis (Finalità) — 1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisce la Banca della Terra Lombarda.
Art. 31 ter (Banca della Terra Lombarda) — 1. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta.
2. La Banca della Terra Lombarda si basa sui dati messi a disposizione dal SIARL e da altre banche dati regionali, anche tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA), che possono aggiornarla periodicamente inserendo le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.
3. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda», la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni professionali agricole, le cooperative, le organizzazioni sindacali e l’ANCI, predispone gli atti necessari per il