Articolo modificato dall'art. 2, comma 10, della L.R. 25/03/2016, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/12/2022, n. 33, così recitava:

"Art. 175 - Chiusura delle operazioni

1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o frazionali d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione delle promiscuità, di regolarizzazione delle occupazioni, nonché ogni altra operazione collegata, si procede per ogni singolo comune alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla archiviazione della relativa pratica.

2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi civici, è pubblicato sull'albo pretorio del comune e diviene definitivo se non sono presentati reclami e opposizioni entro trenta giorni; copia dei reclami o opposizioni indirizzati al commissario per gli usi civici è inviata alla Regione, alla provincia di Sondrio e al comune interessato.

3. La riapertura delle operazioni di cui al comma 1 è sempre ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di iniziativa d'ufficio della Regione o della provincia di Sondrio o su richiesta del commissario.

4. Tutti gli atti d'archivio in materia di usi civici sono a disposizione del commissario."

Dalla redazione