Comma sostituito dall’art. 1, comma 1 della L.R. 28/12/2011, n. 25; modificato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 25/03/2016, n. 7 e abrogato dall’art. 9, comma 1 della L.R. 19/05/2021, n. 7, così recitava:

“Art. 3 - Programmazione degli interventi

1. La programmazione degli interventi regionali in agricoltura e la definizione delle priorità per l'allocazione delle relative risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione degli strumenti di pianificazione e dei programmi operativi annuali.

2. La Regione predispone il piano agricolo triennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivare a sostegno del sistema rurale, silvo-pastorale e agroalimentare in funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione europea e per garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite.

3. Il piano definisce in particolare:

a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e gli altri strumenti di programmazione negoziata;

b) le priorità nella allocazione delle risorse;

c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

4. Nell'ambito del piano agricolo triennale la Regione definisce specifiche linee guida di politica e programmazione forestale finalizzate a:

a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;

b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale, indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.

5. Il piano è approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il documento strategico annuale.

6. La provincia di Sondrio partecipa all'attività di programmazione attraverso le forme di consultazione di cui all'articolo 5, nonché mediante la predisposizione di linee guida per lo sviluppo, la promozione e la tutela del sistema agricolo provinciale.”

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