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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 04/12/2018, n. 17
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- Sent. Corte Cost. 27/12/2019, n. 291
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 27/2001)1. Alla legge regionale 18 dice |
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 19/2014)1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: 'Programma Strategico per la Semplificazione |
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Art. 3 - (Modifica all’articolo 32, comma 2 bis, della l.r. 1/2012)1. Dopo la lettera e) del comma 2 bis dell'articolo 32 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Ri |
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Art. 4 - (Modifiche alla l.r. 7/2012)1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica dell'articolo 53 le parole 'la Carta Regionale dei Servizi - CRS' sono sostituite dalle seguenti: 'strumenti di identificazione'; |
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Art. 5 - (Modifiche agli articoli 2, 6, 8 e 9 della l.r. 13/2018)1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2è sostituito dal s |
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Art. 6 - (Proroga dei termini per l'aggiornamento dell'individuazione e classificazione dei piccoli comuni e della classificazione del territorio montano della Lombardia)1. Per la XI legislatura regionale i termini per l'aggiornamento dell'individuazione dei piccoli comuni e della loro classificazione in zone, di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), nonché quello per l'aggiornam |
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Titolo II - Ambito economico |
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Art. 7 - (Modifiche alla l.r. 6/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 88 sono aggiunte, i |
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Art. 8 - (Modifica all’articolo 47 della l.r. 27/2015)1. Il comma 4 dell'articol |
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Art. 9 - (Modifiche al Titolo II della l.r. 31/2008)1. Al Titolo II della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 19è sostituito dal seguente: '1. La Regione assicura l'attivazione di int |
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Art. 11 - (Modifiche al Titolo IV della l.r. 31/2008 e norma di prima applicazione)1. Al Titolo IV della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 42, le parole 'o alla loro scadenza' sono soppresse; b) al comma 2 dell'articolo 43 dopo le parole 'mediante forme appropriate di selvicoltura' sono aggiunte le seguenti: 'finalizzate anche alla presenza di flora di |
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Art. 12 - (Modifiche al Titolo VIII della l.r. 31/2008)1. Al Titolo VIII della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali |
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Art. 13 - (Modifiche al Titolo IX della l.r. 31/2008 e norme di prima applicazione)1. Al Titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 131 è aggiunto il seguente periodo: 'La Regione assicura altresì le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate articolandole, in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e della preservazione degli habitat, per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee.'; b) il comma 2 dell'articolo 134 è sostituito dal seguente: '2. Nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca.'; c) al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 134, dopo la parola: 'dilettanti' è inserita la seguente: 'ricreativi'; d) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 135 è sostituita dalla seguente: 'e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti ricreativi, di cui due designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e quattro dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;'; e) alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelti tra quelli proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale'; f) alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelto tra quelli proposti dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale'; g) alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 135, le parole 'designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'scelto tra quelli proposti dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale'; h) alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'che non può essere nominato in una consulta pesca di bacino;' ; |
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Art. 14 - (Modifiche alla l.r. 35/2017)1. Alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 15 - (Modifiche alla l.r. 26/1993)1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole 'l'assessore regionale competente' sono inserite le seguenti: 'o suo delegato'; b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: 'b) il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato;'; c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: 'h) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri forestali Lombardia;'; d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente: 'h bis) un rappresentante designato dalle Comunità Montane in rappresentanza dei territori montani.'; e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: '2. La Consulta è costituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale tenuto conto delle designazioni pervenute entro trenta giorni dalla richiesta.'; f) i commi 3, 6 e 8 dell'articolo 3 sono abrogati; g) al comma 4 dell'articolo 3, le parole 'funzionario del servizio faunistico regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'funzionario della competente struttura'; |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 2 della l.r. 17/2004)1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) è abrogat |
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Art. 17 - (Modifiche alla l.r. 1/2018)1. Alla legge regionale 15 gennaio 2018, n. 1 (Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole 'contributi in conto capitale' sono inserite le seguenti: 'che costituiscono aiuti di Stato per inse |
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Art. 18 - (Modifiche agli articoli 11 e 13 della l.r. 26/2014)1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole 'dalla Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'dal dirigente competente'; |
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Titolo III - Ambito territoriale |
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Art. 19 - (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2009)1. All'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - collegato ordinamentale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole 'strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche' sono sostituite dalle seguenti: 'strutture della Giunta regionale alle quali sono attribuite |
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Art. 20 - (Modifiche alla l.r. 4/2016)1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili |
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Art. 21 - (Disposizioni in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava. Modifica degli articoli 9, 11 e 36 della l.r. 14/1998)1. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 bis dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: '2 bis. Fatto salvo quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 8 bis, le modificazioni del piano delle cave, in ottem |
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Art. 22 - (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modifica degli articoli 3, 6, 11 e inserimento del nuovo articolo 5 bis della l.r. 5/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente: 'd ter) supporto ai fini della valutazione preliminare richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, ove richiesto dall'autorità competente.'; |
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Art. 23 - (Disposizioni in materia di attestazioni energetiche e relative sanzioni amministrative. Modifica all’articolo 27 della l.r. 24/2006)1. Il comma 17 octies dell'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è sostituito dal seguente: '17 octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accredita |
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Art. 24 - (Modifica all’articolo 13 della l.r. 24/2006)1. Dopo la lettera h bis) dell'articolo 13 del comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2006, |
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Art. 25 - (Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali)1. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi in base all'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, d |
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Art. 26 - (Modifiche alla l.r. 31/2014)1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 27 - (Modifica alla l.r. 12/2005)1. Al comma 1 dell'artico |
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Titolo IV - Ambito sociale e sanitario |
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Art. 28 - (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 3/2008)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) sono aggiunti i seguenti: '4 bis. La Regione, al fine d |
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Art. 29 - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 2/2017) |
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Art. 31 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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