Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/12/2022, n. 33, così recitava:

"Art. 169 - Domanda di liquidazione

1. Su domanda degli interessati, è ammessa la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto di liquidazione su tutti o parte dei terreni siti in un comune o, nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.

2. La domanda contiene l'offerta della porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o dell'ammontare del canone di natura enfiteutica, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 1766/1927.

3. Può essere omessa la perizia sul valore dell'offerta se sulla medesima si è espresso favorevolmente il consiglio comunale e, per i beni frazionali e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata."

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