Articolo abrogato dalla L.R. 18/04/2012, n. 7, così recitava:

“Art. 179 - Disposizioni in ordine ai ricorsi gerarchici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono irricevibili i ricorsi gerarchici avverso gli atti emananti dagli enti locali nell'esercizio di funzioni conferite. Sono portati a compimento, secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio, i soli procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge in base ai ricorsi gerarchici presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento delle funzioni in materia di agricoltura).”

Dalla redazione