Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/12/2022, n. 33, così recitava:

"Art. 173 - Terreni utilizzabili per la coltura agraria

1. Non si procede alla ripartizione di cui all'articolo 13 della legge 1766/1927 dei terreni indicati all'articolo 11, primo comma, lettera b), della stessa legge.

2. Dei terreni comunali di cui al comma 1 il comune può liberamente disporre e parimenti possono disporne, sentito il consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purché nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale senza che occorra una specifica autorizzazione.

3. Su richiesta del comune e sentito il consiglio comunale, o su richiesta della frazione o dell'associazione interessata, i capitali e le altre somme di denaro di cui all'articolo 24 della legge 1766/1927 possono essere esentati dal vincolo previsto dallo stesso articolo."

Dalla redazione